Lettere d’intento, bonus edilizi e definizione delle liti: le risposte dell’Agenzia delle Entrate
- 22 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Dichiarazioni d’intento, sanzioni applicabili anche se il fornitore dell’esportatore abituale emette una fattura in regime di non imponibilità, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciatagli al fornitore. È uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti; l’Agenzia ha ribadito la necessità di effettuare un monitoraggio costante degli acquisti da parte dei soggetti che utilizzano le dichiarazioni d’intento.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia aveva ad oggetto il caso in cui l’esportatore abituale che aveva ricevuto una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore. L’esportatore abituale non aveva provveduto a regolarizzare l’operazione e, pertanto, chiedeva all’Agenzia quale sanzione gli sarebbe stata irrogata.
IVA
Sempre in ambito IVA, l’Agenzia reso anche i seguenti chiarimenti:
– nel caso in cui siano state poste in essere operazioni inesistenti astrattamente imponibili, con intento fraudolento, con l’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, la sola sanzione applicabile è quella del 90% (ex art. 6, comma 9bis3, D.Lgs. n. 471/1197) non anche quella prevista per il reato di dichiarazione infedele;
Reddito d’impresa
In materia di reddito d’impresa, l’Agenzia ha reso chiarimenti in ordine alle modalità di tassazione delle riserve di utili a seguito della trasformazione di una società di capitali in una società semplice.
Pertanto, la società semplice risultante dalla trasformazione di società di capitali applica la ritenuta d’imposta del 26% sulle riserve di utili imputate ai soci persone fisiche, la quale deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.
Bonus edilizi
Per quel che concerne la fruizione dei bonus edilizi l’Agenzia ha chiarito che:
– nel caso di lavoro a cavallo d’anno, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura relativamente all’importo indicato nella stessa a fronte di un SAL pari ad almeno il 30% degli interventi, non rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi. Ciò implica che, nel caso in cui nel 2022 sono stati effettuati lavori agevolati con il superbonus per un ammontare pari a 2.000 euro e nel 2023 sono stati effettuati lavori per altri 8.000 euro, il relativo pagamento di 10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, può essere oggetto di cessione per la sua totalità;
– con riferimento al condominio che ha i requisiti per il superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e ha anche i requisiti per la cessione del credito, è stato chiesto se lo stesso possa anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all’istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024. La risposta dell’Agenzia è stata negativia pagamenti e lavori realizzati devono essere allineati in un SAL riferito al massimo al 31 dicembre 2023;
– il momento in cui si considera sostenuta la spesa coincide con quello di trasmissione della fattura a mezzo SdI, perché, per il committente/cessionario, quella è la data in cui si considera emessa la fattura ai fini IVA. Pertanto, per le spese agevolate coperte da sconto integrale del 100%, il momento di sostenimento per cassa coincide con quello di emissione della fattura con sconto, tale momento viene a essere quello di trasmissione a mezzo SdI della fattura.
Definizione delle liti
All’Agenzia è stata chiesta quale sia la rilevanza di errori commessi nel calcolo del totale dovuto, ai fini della validità della definizione della controversia, in quanto – diversamente dalla rottamazione quater, per la quale nel sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione era possibile verificare i carichi pendenti – il totale dovuto e la riduzione in caso di adesione alla particolare procedura, ai fini della definizione agevolata delle controversie, il totale versato dal contribuente in pendenza di giudizio non sono reperibili in alcun sito ufficiale.
L’Agenzia ha chiarito che l’errore nel versamento non comprometterà la definizione agevolata della controversia: l’Ufficio, infatti, prima di emettere il provvedimento di diniego inviterà il contribuente a regolarizzare le carenze riscontrate.
Infine, con riferimento al possibile scomputo per gli interessi da rate già versati, l’Agenzia ha chiarito che i medesimi sono scomputabili dal totale dovuto gli interessi corrisposti per la dilazione delle somme pagate in pendenza di giudizio.