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Limiti ai contanti e detrazioni IRPEF: le questioni ancora aperte

Limiti Ai Contanti E Detrazioni Irpef: Le Questioni Ancora Aperte

Limiti all’utilizzo del denaro contante, tracciabilità delle detrazioni fiscali e misure premiali per i pagamenti con moneta elettronica: sono gli strumenti con cui la Manovra finanziaria 2020 prova a contrastare l’evasione fiscale. Difficile azzardare previsioni circa l’efficacia di questo mix di strumenti antievasione. Sicuramente l’obbligo di pagamenti tracciabili incentiverà l’emissione del documento giustificativo fiscale, per evitare i controlli del fisco. Restano, però, alcune questioni aperte, con riguardo ad esempio alla comunicazione delle spese mediche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata: il medico privato che effettua una visita specialistica, regolarmente documentata da fattura ma pagata in contanti, deve comunque segnalare al Sistema TS la prestazione, anche se non darà diritto ad alcuna detrazione IRPEF?

Le misure antievasione contenute sia nel collegato fiscale (D.L. n. 124/2019) sia nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) si pongono l’obiettivo di intervenire nei meccanismi di pagamento di alcune spese sostenute dalle persone fisiche, incentivando l’uso degli strumenti tracciabili e limitando il ricorso al pagamento per contanti.

Difficile azzardare previsioni circa l’efficacia di questo mix di strumenti antievasione. Solo il tempo dirà se il legislatore ha avuto, o meno, ragione.

La minor circolazione “legale” del contante dovrebbe già di per sé spingere i contribuenti ad utilizzare metodi alternativi di pagamento quali il bancomat, il bonifico bancario o postale, le carte di credito o di debito e simili. Se poi l’utilizzo della moneta elettronica sarà l’unico mezzo di pagamento per veder riconosciuto il diritto ad alcune fra le più importanti detrazioni IRPEF, allora la diminuzione dei pagamenti per contanti dovrebbe essere la logica conseguenza.

Ma l’utilizzo della moneta elettronica potrà anche consentire di ottenere particolari bonus calcolati su base annuale e riconosciuti su alcune tipologie di acquisti effettuati dalle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.

Limitazioni all’utilizzo del contante

Le modifiche all’utilizzo del contante sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020).

La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Ovviamente la limitazione all’utilizzo del contante si pone anche obiettivi diversi dalla lotta all’evasione fiscale. Le norme in oggetto hanno anche, fra le altre, finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La tracciabilità dei flussi finanziari e la conseguente la limitazione all’utilizzo del contante, rappresentano però anche un possibile strumento di contrasto dell’evasione fiscale. Non è un caso infatti che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, modificando il Testo Unico sull’accertamento delle imposte (D.P.R. n. 600/1973, art. 32), abbia previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).

Rendere tracciabili i pagamenti obbligherà i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.

Tracciabilità delle detrazioni IRPEF

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 679 e 680) prevede espressamente che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante al preciso fine di non perdere la detrazione stessa.

Restano espressamente escluse dalla suddetta misura preclusiva le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.

La disposizione ha chiara finalità antievasione. L’obbligo del pagamento tracciato delle più importanti spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF costringerà i soggetti che erogano tali prestazioni ad emettere il documento giustificativo fiscale (fattura o scontrino) per evitare di finire nella rete dei controlli fiscali.

L’obbligo del pagamento tracciato disposto dalle norme in commento pone alcune questioni che dovranno essere risolte per quanto riguarda, ad esempio, la comunicazione delle spese dell’area medica attraverso il sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta infatti di capire se il medico privato che effettua una visita specialistica, regolarmente documentata da fattura ma pagata in contanti, debba comunque segnalare al sistema tessera sanitaria tale prestazione tenuto conto che la stessa non darà diritto ad alcuna detrazione IRPEF per il paziente.

Misure premiali per i pagamenti con moneta elettronica

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 288) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto a un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative che verranno disciplinate da un successivo decreto ministeriale.

Tale norma di natura secondaria dovrà essere emanata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 aprile 2020 e dovrà disciplinare sia le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione dei premi sulla base del volume e della frequenza degli acquisti effettuati dai contribuenti, sia la tipologia di strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura nonché le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio.

Solo dopo l’emanazione di tale decreto sarà possibile comprendere la portata del bonus e le tipologie di esercizi commerciali presso i quali si potrà pagare con strumenti elettronici per sfruttare il nuovo beneficio fiscale.

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