L’insostenibile pesantezza del versamento delle imposte al 20 o al 31 luglio 2023

Appena il tempo di considerare definitiva per i soggetti ISA la proroga al 20 luglio dei versamenti delle imposte dirette, oltre che dell’IVA da dichiarazione annuale ove non già assolto ordinariamente lo scorso 16 marzo, nonché la possibilità di differimento degli stessi al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (commisurata a giorni), che è stato depositato presso la Camera – a firma dei parlamentari Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai e Centemero – un ordine del giorno per la ulteriore proroga della scadenza dei versamenti dal 31 luglio al 21 agosto.

Facciamo però ordine.

Quando scade il versamento di saldo e primo acconto

Innanzi tutto, in linea generale, il versamento del saldo e del primo acconto dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001). Invece, i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto: quindi, una società di capitali (a prescindere se sia un soggetto ISA o meno) che approva il bilancio a giugno effettua i versamenti entro il 31 luglio, senza maggiorazione di interessi né, tanto meno, sanzioni. Tuttavia, ove il bilancio non sia approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (i.e. 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello appena sopra indicato. I versamenti possono essere eseguiti entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001).
Quanto ai versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, gli stessi sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa: tali società o associazioni, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di cui agli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Ancora, sempre in tema di adempimenti, ove il termine di pagamento scada di sabato o di giorno festivo il versamento è ritenuto tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive) vanno effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato F24. I titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute (art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006), mentre i soggetti non titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 in via telematica solo in caso di importi a credito compensati. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, legge n. 266/2005).
Giova altresì ricordare che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello Redditi SC e Redditi ENC) scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 322/1998).

Ad esempio

Un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2023. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° aprile 2022-31 marzo 2023 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2023) entro il 28 febbraio 2024.

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società o associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600/1973 (modello Redditi SP) scade il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322/1998).

La proroga al 20 luglio

Compiuto questo generale richiamo agli adempimenti tributari legati alla stagione dichiarativa che si ripete ogni anno e alla normativa primaria che li disciplina, occorre dare conto anche della immancabile proroga e dell’eventuale (al momento) proroga della proroga.

L’utilizzo del (consueto) maggior termine del 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (in ragione degli effettivi giorni utilizzati per il versamento dal 20 al 31 luglio), non comportando una proroga di tale ultimo termine, non reca modifiche neanche al piano rateale, così come si evince dalla FAQ pubblicata dall’Agenzia delle entrate dello scorso 6 luglio, cui si rimanda per l’individuazione delle rate, senza e con maggiorazione, delle rispettive scadenze e degli interessi corrispettivi dovuti.

Quali sono i soggetti effettivamente interessati dalla proroga?

Nessuna novità su questo fronte, rispetto ai provvedimenti del passato. Infatti, i soggetti interessati sono coloro che:

– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, attualmente pari a 5.164.569 euro;

– presentano altre cause di esclusione dagli ISA, a prescindere, quindi, che applichino o meno gli ISA;

– partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, soggette agli ISA;
– applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Quanto ai versamenti, l’eventuale rateizzazione di quanto dovuto ha come prima scadenza, per tutti i soggetti sopra individuati, sempre il 20 luglio 2023, mentre l’ultima rata – n. 5 per i titolari di partita IVA e n. 6 per i non titolari di partita IVA – dovrà essere versata il 16 e il 30 novembre 2023, rispettivamente.

Per chi applica il consolidato fiscale nazionale

Brevissima notazione per i soggetti che applicano il consolidato fiscale nazionale (art. 117 e seguenti TUIR). Come noto, nel consolidato fiscale domestico, i versamenti IRES – a titolo di saldo e di acconto – sono effettuati dalla consolidante, mentre in capo alle singole società consolidate permane l’obbligo di versamento dell’eventuale maggiorazione IRES derivante dall’applicazione della disciplina delle società di comodo (qualora evidentemente risultino tali allo specifico test dichiarativo) e dell’IRAP. In questa ipotesi, i versamenti del consolidato seguiranno, dal punto di vista temporale, la situazione soggettiva della società consolidante. Pertanto, ove quest’ultima abbia approvato il bilancio:

– entro il 30 aprile 2023 (o comunque entro il 31 maggio), il versamento, se non soggetto ISA, era dovuto entro lo scorso 30 giugno, con maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 31 luglio, se soggetto ISA, entro il 20 luglio o con la maggiorazione entro il 31 luglio;

– entro giugno 2023, il versamento sarà dovuto, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto ISA o meno, entro 31 luglio, con maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 30 agosto.

Adempimenti e versamenti sospesi nei territori alluvionati

Per completezza espositiva, si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 61/2023, rubricato “Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi”, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 per tutti i contribuenti (privati, imprese, professionisti, etc.) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione che ha interessato Emilia-Romagna, Marche e Toscana (Allegato 1 al Decreto). I pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (al momento), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Verso la proroga della proroga

In questo incrocio di date e scadenze, come già anticipato, interviene l’Odg presentato alla Camera al fine di impegnare il Governo a occuparsi della proroga dal 31 luglio al 21 agosto 2023, atteso che “[…] si è avuto un ritardo da parte dell’Agenzia delle entrate nel rilascio delle software house ai fini dell’aggiornamento dei programmi necessari per l’applicazione degli indici, mettendo in seria difficoltà soprattutto i professionisti” e che “difformemente dalle proroghe intervenute nei periodi d’imposta precedenti, però, non viene concesso lo slittamento ad agosto del termine per il versamento, anche con maggiorazione, che rimane oggi confermato al 31 luglio 2023”.

Vedremo se, anche in questo caso, l’eventuale proroga sarà anticipata (per le vie brevi) da un comunicato del MEF, cui dovrà fare seguito un provvedimento normativo, o meno.

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