L’investment management exemption trova le regole

La stabile organizzazione rappresenta una sede fissa di affari attraverso la quale un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato.

La definizione risiede nell’art. 162 TUIR e nell’art. 5 del Modello di Convenzione dell’OCSE che traccia i confini della stabile organizzazione a livello internazionale.
La stabile organizzazione italiana di un soggetto estero è un’entità fiscale autonoma ai sensi dell’art. 151 TUIR ai fini della determinazione dell’imposta da versare in Italia.

Il decreto attuativo del MEF

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La disciplina prevede che un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti che, in nome o per suo conto, si occupano di collocare o gestire diverse tipologie di strumenti finanziari non rappresenta una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il contenuto del decreto conferma quanto era stato emanato per la consultazione (in bozza fino al 27 ottobre 2023). Ma esaminiamone i punti essenziali:

Veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato

È indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato il soggetto residente o non residente che opera tramite stabile organizzazione e che, in nome o per conto di tali veicoli, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari e di crediti. Si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:

1. gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;

2. gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio che parimenti consente lo scambio di informazioni e che presentano specifici requisiti:

– il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori ed è soggetto a un regime di vigilanza assimilato a quello dei fondi europei;  

– l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva n. 2009/65/CE;

– gli enti, residenti o localizzati in uno Stato collaborativo e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.

Per questi ultimi sono richieste ulteriori due condizioni:

– nessun soggetto può detenere una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%;

– il capitale raccolto è gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

Requisiti dell’agente indipendente

Il requisito dell’indipendenza vige anche per i dipendenti e gli amministratori del veicolo di investimento. Pertanto, a loro carico operano i seguenti divieti:

– ricoprire ruoli negli organi di amministrazione e/o controllo del veicolo di investimento o delle sue controllate;

– detenere una partecipazione agli utili del veicolo di investimento o nelle sue controllate2 superiore al 25%.

Linee guida per la remunerazione dell’attività svolta nel territorio dello Stato

A completamento del quadro l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68665, che approva le linee guida circa la remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.

Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Come viene valorizzato il compenso relativo alla prestazione effettuata ad opera di questi soggetti?

Secondo quanto previsto dal provvedimento, il compenso è determinato applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, tenendo conto dei seguenti criteri:

– i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo;

– l’adeguatezza del metodo in base alle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione;

– la disponibilità di informazioni affidabili;

– il grado di comparabilità tra l’operazione che ha ad oggetto la prestazione di servizi e l’operazione tra imprese indipendenti comparabili.

Metodo del CUP

Il provvedimento contiene anche la definizione di servizi di gestione degli investimenti, ovvero di quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una delle seguenti attività:

– l’acquisto, la vendita o la negoziazione di strumenti finanziari;

– l’attività di amministrazione del patrimonio raccolto: la gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione del patrimonio;

– l’attività di commercializzazione: ogni offerta, rivolta agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, finalizzata alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni del patrimonio.

Il metodo più appropriato per valorizzare tale remunerazione è il metodo del confronto di prezzo (CUP).

Metodo della ripartizione degli utili: Profit Split

Il metodo transazionale della ripartizione degli utili è quello più appropriato qualora:

– le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi;

– le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi;

– non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di prezzo.

Qualora nessuno dei due metodi possa essere applicato in modo affidabile per la valorizzazione della remunerazione associata all’operazione, sarà necessario selezionare il metodo più appropriato alle fattispecie in esame avvalendosi di uno degli altri metodi descritti dalle Linee guida OCSE, escludendo quelli che utilizzano un indicatore finanziario che ha i costi come base di commisurazione (metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’art. 4, D.M. 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, in materia di prezzi di trasferimento”).

Per servizi connessi e strumentali ai servizi di gestione degli investimenti, resi in nome o per conto del veicolo o delle sue controllate, si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

– promozione e sviluppo della gestione degli investimenti;

– ausiliarie rispetto all’attività di gestione degli investimenti.

Per la valorizzazione della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi, connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti, può essere selezionato, in base alla fattispecie in esame, uno dei metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’art. 4 del decreto citato.

Aggregazione di operazioni

Nel caso in cui tutti i servizi siano prestati congiuntamente e le operazioni che hanno ad oggetto tali servizi risultano tra loro strettamente legate da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, occorrerà procedere alla loro aggregazione per poter applicare i metodi elencati.

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