L’investment management exemption trova le regole
- 5 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La stabile organizzazione rappresenta una sede fissa di affari attraverso la quale un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato.
Il decreto attuativo del MEF
Leggi anche
La disciplina prevede che un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti che, in nome o per suo conto, si occupano di collocare o gestire diverse tipologie di strumenti finanziari non rappresenta una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il contenuto del decreto conferma quanto era stato emanato per la consultazione (in bozza fino al 27 ottobre 2023). Ma esaminiamone i punti essenziali:
Veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato
È indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato il soggetto residente o non residente che opera tramite stabile organizzazione e che, in nome o per conto di tali veicoli, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari e di crediti. Si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:
1. gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
2. gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio che parimenti consente lo scambio di informazioni e che presentano specifici requisiti:
– il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori ed è soggetto a un regime di vigilanza assimilato a quello dei fondi europei;
– gli enti, residenti o localizzati in uno Stato collaborativo e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.
Per questi ultimi sono richieste ulteriori due condizioni:
– nessun soggetto può detenere una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%;
– il capitale raccolto è gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
Requisiti dell’agente indipendente
Il requisito dell’indipendenza vige anche per i dipendenti e gli amministratori del veicolo di investimento. Pertanto, a loro carico operano i seguenti divieti:
– ricoprire ruoli negli organi di amministrazione e/o controllo del veicolo di investimento o delle sue controllate;
– detenere una partecipazione agli utili del veicolo di investimento o nelle sue controllate2 superiore al 25%.
Linee guida per la remunerazione dell’attività svolta nel territorio dello Stato
Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
Come viene valorizzato il compenso relativo alla prestazione effettuata ad opera di questi soggetti?
Secondo quanto previsto dal provvedimento, il compenso è determinato applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, tenendo conto dei seguenti criteri:
– i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo;
– l’adeguatezza del metodo in base alle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione;
– la disponibilità di informazioni affidabili;
– il grado di comparabilità tra l’operazione che ha ad oggetto la prestazione di servizi e l’operazione tra imprese indipendenti comparabili.
Metodo del CUP
Il provvedimento contiene anche la definizione di servizi di gestione degli investimenti, ovvero di quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una delle seguenti attività:
– l’acquisto, la vendita o la negoziazione di strumenti finanziari;
– l’attività di amministrazione del patrimonio raccolto: la gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione del patrimonio;
– l’attività di commercializzazione: ogni offerta, rivolta agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, finalizzata alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni del patrimonio.
Il metodo più appropriato per valorizzare tale remunerazione è il metodo del confronto di prezzo (CUP).
Metodo della ripartizione degli utili: Profit Split
Il metodo transazionale della ripartizione degli utili è quello più appropriato qualora:
– le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi;
– le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi;
– non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di prezzo.
Per servizi connessi e strumentali ai servizi di gestione degli investimenti, resi in nome o per conto del veicolo o delle sue controllate, si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
– promozione e sviluppo della gestione degli investimenti;
– ausiliarie rispetto all’attività di gestione degli investimenti.
Per la valorizzazione della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi, connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti, può essere selezionato, in base alla fattispecie in esame, uno dei metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’art. 4 del decreto citato.
Aggregazione di operazioni
Nel caso in cui tutti i servizi siano prestati congiuntamente e le operazioni che hanno ad oggetto tali servizi risultano tra loro strettamente legate da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, occorrerà procedere alla loro aggregazione per poter applicare i metodi elencati.