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LIPE, la “comunicazione 54-bis” è un avviso bonario definibile?

Lipe, La “comunicazione 54 Bis” è Un Avviso Bonario Definibile?

I soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. N. 78/2010, da qualche anno sono tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate. Tale comunicazione (LIPE) è presentata utilizzando un modello che si compone del frontespizio e di un unico quadro (quadro VP) e i dati delle liquidazioni, una volta inviati, sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente. Per le incongruenze emergenti dalle comunicazioni della liquidazione e, nello specifico, per gli omessi/insufficienti versamenti del tributo, l’art. 21-bis sancisce che prima dell’avviso bonario il contribuente, mediante lettera di compliance, venga esortato a ravvedere la violazione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e solo se non si ravvede verrà poi notificato l’avviso bonario.

Dalla lettera di compliance all’avviso bonario

Tale lettera recita, più o meno, così:

“Gentile contribuente,

desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell’IVA dovuta in base al modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” relativo al II trimestre XX. In particolare, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta pari a € XX (come indicata nel rigo VP14 col. 1), per il medesimo periodo risultano effettuati versamenti con il modello F24 per € 0,00.

La invitiamo a verificare i versamenti effettuati perché, se i pagamenti che a noi risultano mancanti sono stati eseguiti indicando un codice tributo e/o un anno di riferimento errati, può chiedere la correzione dei relativi modelli F24. A tal fine, può utilizzare il servizio online CIVIS, disponibile nella sezione “Servizi” del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se, invece, i versamenti non sono stati eseguiti, può regolarizzare le violazioni avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997), pagando l’imposta dovuta, i relativi interessi legali e la sanzione per omesso o tardivo versamento, in misura ridotta. Se provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (…)”.

Tra tale comunicazione di compliance e il vero e proprio successivo avviso bonario non è previsto che intercorra alcun termine minimo cosicché, in assenza di ravvedimento, anche dopo pochissimo tempo il contribuente riceverà una c.d. “Comunicazione 54-bis”, vale a dire un atto di liquidazione dei tributi dovuti e non versati, causa ostativa del ravvedimento operoso, e che così viene introdotto:

“Gentile Contribuente,

nei mesi scorsi le abbiamo segnalato, con una lettera di invito alla compliance, messa a disposizione nel suo Cassetto fiscale e all’interno del servizio Fatture e corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell’IVA da lei dovuta in base al modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” presentato per il II trimestre 2021.

Con quella lettera la invitavamo a segnalarci eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa, a versare il dovuto tramite ravvedimento. Ciò nonostante, dai controlli che abbiamo effettuato successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti (…)”

Quale possibile sanatoria?

Alla luce di quanto detto, nonostante la legge non dica espressamente questo, secondo la circolare n. 2/E/2023 con il ravvedimento speciale è possibile sanare solo violazionisostanziali” e, quindi, chi avesse ricevuto solo la citata lettera di compliance non potrà accedere a quella sanatoria con la quale sarebbe stato possibile ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla violazione sanata.

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In tal senso, ante notifica di un atto propriamente idoneo alla liquidazione del tributo (quale non è la lettera di compliance), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e con riferimento alle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, la norma non precluderebbe l’accesso alla vantaggiosa possibilità di stralciare ampiamente le sanzioni, per come previsto dai commi da 174 a 178 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

In ogni caso, una volta ricevuta la “comunicazione” portante un’irregolarità contestata ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, sembrerebbe invece possibile accedere alla procedura prevista dai commi da 153 a 159 (definizione degli avvisi bonari), la quale consente di sanare le violazioni contestate con il versamento del 3% delle sanzioni commisurate all’imposta dovuta.

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Al riguardo, infatti, è pur vero che possono rientrare in quest’ultima definizione solo avvisi bonari emessi in relazione alla “liquidazione delle dichiarazioni” relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ma si ha ragione di ritenere che nel contesto delle relazioni tra sanatorie la locuzione “liquidazione delle dichiarazioni” possa essere interpretata in maniera atecnica quale “liquidazione del dichiarato” da parte del contribuente anche all’interno della LIPE, sulla quale viene effettuato controllo automatico già richiamante l’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per comunicare al contribuente un risultato degli importi versati diversi rispetto al dichiarato. . Vedremo se almeno su questo l’Agenzia delle Entrate sarà disponibile ad interpretare le possibilità di sanatoria in maniera più inclusiva.

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