I soggetti residenti in Paesi extra UE non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’emanazione del principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019, con cui ha specificato come invece tale istituto trova applicazione per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed identificati ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 in tema di esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Il D.P.R. n. 633 del 1972 all’art. 73 c.3 disciplina la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, che rappresenta un istituto di matrice comunitaria.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dal D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 13 febbraio 2017.
Già in passato, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed identificati ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ossia con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.
Questo chiarimento si è reso necessario per evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.
La stessa tutela non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.
A cura della Redazione