Liti fiscali pendenti: 51 rate mensili per la definizione agevolata
- 17 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
I benefici sono molteplici, sia per il contribuente (che potrà versare rate “ridotte” ma con cadenza mensile) sia per l’erario (che incasserà prima il totale dovuto: infatti, con la precedente definizione a 20 rate, l’ultima rata andava a scadenza a fine dicembre 2028, mentre con il nuovo piano la scadenza è prevista a fine marzo 2028).
Definizione agevolata liti
La disciplina della legge di Bilancio 2023…
– 90% del valore della lite, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
– 40% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
– 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Gli effetti della definizione agevolata sul processo sono quelli della sospensione della controversia, sino al 10 luglio 2023, a condizione che venga presentata apposita richiesta del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, ponendo in capo allo stesso l’obbligo di depositare, entro tale data la domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Una volta depositata tale documentazione, il processo sarà dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, qualora sia stata fissata la data della decisione.
In caso di scelta del pagamento rateale, il contribuente può optare per massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
…e le novità dal decreto Bollette
Si passa dal 30 giugno al 30 settembre per il pagamento della somma dovuta o della prima rata.
In caso di pagamento rateale, le prime tre rate del 2023 devono essere corrisposte:
– entro il 30 settembre;
– entro il 31 ottobre;
– entro il 20 dicembre.
Quanto alle rate successive, il calendario “rateale” prosegue come segue:
– entro il 31 marzo;
– entro il 30 giugno;
– entro il 30 settembre;
– entro il 20 dicembre di ciascun anno.
Le ultime modifiche ai pagamenti rateali
In fase di conversione del decreto Bollette, sono stati approvati vari emendamenti, tra cui l’estensione a 51 rate mensili per il versamento dell’importo dovuto. Infatti, il contribuente, versate le prime tre rate 2023, può corrispondere il residuo dovuto in massimo 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Quali sono gli effetti di questa modifica?
Per l’Erario i benefici sono molteplici: se con la precedente dilazione a 20 rate il debito veniva saldato in cinque anni (4 rate per anno), con la nuova misura il totale dovuto verrà incassato in meno tempo.
I contribuenti potranno versare rate “ridotte” (ma con cadenza mensile, non più trimestrale).
Decreto Bollette |
Emendamenti |
|
Rate 2023 |
– entro il 30 settembre – entro il 31 ottobre – entro il 20 dicembre |
– entro il 30 settembre – entro il 31 ottobre – entro il 20 dicembre |
Rate successive (periodicità) |
Trimestrale |
Mensile |
Rate successive (n. massimo) |
20 |
51 |
Totale saldato |
entro il 20 dicembre 2028 |
entro il 31 marzo 2028 |