Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Liti fiscali pendenti: 51 rate mensili per la definizione agevolata

Liti Fiscali Pendenti: 51 Rate Mensili Per La Definizione Agevolata
I versamenti rateali della definizione agevolata delle liti passano da 20 rate trimestrali a 51 rate mensili, con decorrenza dal 2024. Le rate dovranno essere corrisposte entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno venti del mese. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Bollette (D.L. n. 34/2023).

I benefici sono molteplici, sia per il contribuente (che potrà versare rate “ridotte” ma con cadenza mensile) sia per l’erario (che incasserà prima il totale dovuto: infatti, con la precedente definizione a 20 rate, l’ultima rata andava a scadenza a fine dicembre 2028, mentre con il nuovo piano la scadenza è prevista a fine marzo 2028).

Definizione agevolata liti

La disciplina della legge di Bilancio 2023…

Tra le varie misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 troviamo la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia:

– 90% del valore della lite, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;

– 40% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;

– 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Gli effetti della definizione agevolata sul processo sono quelli della sospensione della controversia, sino al 10 luglio 2023, a condizione che venga presentata apposita richiesta del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, ponendo in capo allo stesso l’obbligo di depositare, entro tale data la domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Una volta depositata tale documentazione, il processo sarà dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, qualora sia stata fissata la data della decisione.

Ritornando al perfezionamento della definizione, in base al comma 194 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) è necessario da un lato presentare la domanda e dall’altro pagare integralmente l’importo dovuto, oppure la prima rata, se il dovuto supera 1.000 euro, entro il 30 giugno 2023.

In caso di scelta del pagamento rateale, il contribuente può optare per massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

…e le novità dal decreto Bollette

Il D.L. 34/2023 (decreto Bollette) è intervenuto sui termini relativi ai versamenti degli importi relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevedendo uno “slittamento” in avanti.

Si passa dal 30 giugno al 30 settembre per il pagamento della somma dovuta o della prima rata.

In caso di pagamento rateale, le prime tre rate del 2023 devono essere corrisposte:

– entro il 30 settembre;

– entro il 31 ottobre;

– entro il 20 dicembre.

Quanto alle rate successive, il calendario “rateale” prosegue come segue:

– entro il 31 marzo;

– entro il 30 giugno;

– entro il 30 settembre;

– entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Le ultime modifiche ai pagamenti rateali

In fase di conversione del decreto Bollette, sono stati approvati vari emendamenti, tra cui l’estensione a 51 rate mensili per il versamento dell’importo dovuto. Infatti, il contribuente, versate le prime tre rate 2023, può corrispondere il residuo dovuto in massimo 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Quali sono gli effetti di questa modifica?

Per l’Erario i benefici sono molteplici: se con la precedente dilazione a 20 rate il debito veniva saldato in cinque anni (4 rate per anno), con la nuova misura il totale dovuto verrà incassato in meno tempo.

I contribuenti potranno versare rate “ridotte” (ma con cadenza mensile, non più trimestrale).

Decreto Bollette

Emendamenti

Rate 2023

– entro il 30 settembre

– entro il 31 ottobre

– entro il 20 dicembre

– entro il 30 settembre

– entro il 31 ottobre

– entro il 20 dicembre

Rate successive (periodicità)

Trimestrale

Mensile

Rate successive (n. massimo)

20

51

Totale saldato

entro il 20 dicembre 2028

entro il 31 marzo 2028

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version