Liti fiscali pendenti: come compilare e presentare la domanda di definizione agevolata
- 3 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il condono riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio. La definizione agevolata si applica alle controversie per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data della presentazione della domanda.
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Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
– le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE n. 2015/1589.
La presentazione della domanda deve essere seguita dal pagamento di un importo pari al valore della controversia, così come determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Se il giudizio pende in primo grado, l’importo dovuto è pari al 90% del valore della controversia, mentre, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, l’importo dovuto è pari al 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, ovvero del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Qualora la soccombenza sia reciproca, l’importo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
I giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Il contenuto della domanda di definizione delle liti tributarie
La domanda di definizione deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La domanda si compone di un frontespizio, dell’informativa sul trattamento dei dati personali e delle sezioni nelle quali vanno indicati i dati identificativi del soggetto che presenta la domanda, nonché le informazioni sulla controversia tributaria oggetto di definizione, sull’atto impugnato, sull’importo dovuto.
Sul frontespizio è possibile spuntare la casella “Domanda sostitutiva” nell’ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata, da identificare mediante indicazione del suo numero di protocollo.
Attenzione Qualora l’istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato. |
L’Ufficio che è parte del giudizio viene identificato mediante un codice scelto tra quelli reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle Entrate”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell’Ufficio legale, per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250, per l’Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7, per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.
Si richiede inoltre l’inserimento del codice corrispondente allo stato della controversia.
Stato della controversia – Codici |
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1 |
se l’Agenzia delle Entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’Agenzia delle Entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia |
2 |
in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90% del valore della controversia |
3 |
se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della controversia |
4 |
se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia |
5 |
se vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100% del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15%, per la parte in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado |
6 |
se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto è pari al 5% del valore della controversia |
7 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia |
8 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della lite |
9 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, e al 40% per la restante parte |
10 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate. |
Da indicare anche l’importo lordo dovuto per la definizione e le somme pagate a qualsiasi titolo, di spettanza dell’ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Viene quindi calcolato l’importo netto dovuto da versare tramite modello F24 utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione.
È possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione oppure nel numero massimo di 20 rate trimestrali: questa opzione deve essere indicata nella domanda.
Viene inoltre richiesto di indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell’importo netto dovuto per la definizione o della prima rata.
Termine e modalità di trasmissione della domanda
Entro il 30 giugno 2023, la domanda deve essere presentata per ciascuna controversia e deve essere effettuato un distinto versamento.
La domanda deve essere presentata mediante trasmissione telematica direttamente dai contribuenti richiedenti oppure mediante un soggetto incaricato.
In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
Termini e modalità di pagamento dell’importo netto dovuto oppure della prima rata
Il 30 giugno 2023 scade il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, mentre le rate successive scadono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Il versamento rateale è ammesso solo se gli importi da versare superano 1.000 euro e comporta il pagamento di interessi.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
È esclusa la compensazione.
Perfezionamento e diniego
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate sopra.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
È bene ricordare che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata: in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.