Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre
- 5 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con riferimento a questi ultimi, l’art. 18 del provvedimento modifica i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Quali sono le nuove scadenze?
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Definizione agevolata delle controversie tributarie
Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, non più entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, ma entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Qualora il contribuente abbia formulato apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, ma fino al 10 ottobre 2023. Entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (e non più fino al 31 luglio 2023).
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato non più entro il 31 luglio 2024, ma entro il 30 settembre 2024.