Lo scontrino cambia ma resiste: per il cliente resta la prova d’acquisto
- 1 Gennaio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Cosa garantisce l’avvenuta vendita e il pagamento da parte dell’acquirente nella nuovissima era del fisco digitale? Il documento commerciale sarà anche il titolo che assicura l’esercizio dei diritti di garanzia
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
Perché è indecente evadere il fisco?
2′ di lettura
Nell’era del fisco telematico e dell’invio all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi da parte dei negozianti, lo scontrino fiscale resiste e diventa documento commerciale. E questo per non pregiudicare le possibili attività di controllo immediate eseguite (anche) nei confronti di chi svolge attività di commercio al minuto.
Il diritto di garanzia
Il documento commerciale, che sostituisce anche la ricevuta fiscale, certifica l’acquisto effettuato dal cliente e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia; rappresenta poi il titolo idoneo per la deduzione dei costi sostenuti e la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef, nonché per “sorreggere” la fattura differita.
Chi svolge commercio al minuto e in generale le attività che non erano obbligate all’emissione della fattura ma erano tenuti allo scontrino o alla ricevuta fiscale deve documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.
Il contenuto
Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– data e ora di emissione;
– numero progressivo;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
– numero di partita Iva dell’emittente;
– ubicazione dell’esercizio;
– descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
– ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Formato elettronico
Il documento va emesso, con registratori telematici, su un idoneo supporto cartaceo con dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. È poi prevista la possibilità di emettere il documento in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità, con l’accordo del destinatario.