Lo sportello unico riduce le nuove partite IVA per non residenti

La crescita dell’e-commerce B2C in Italia è stata stimata, nel 2022, in 45,9 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto l’anno precedente (fonte Osservatorio eCommerce B2c). In particolare, il settore dei beni registra un aumento del 10% (34 miliardi) mentre i servizi valgono 11,9 miliardi (+28%). Gran parte di queste vendite vengono effettuate da operatori economici non residenti (soprattutto asiatici) che devono confrontarsi con le nuove e stringenti regole IVA comunitarie, in vigore dal 1° luglio 2021.

In controtendenza, però, l’Osservatorio partite IVA, attivato dal Dipartimento delle Finanze, ha rilevato come sempre lo scorso anno a fronte di 501.491 posizioni IVA aperte in Italia, in calo dell’8,3% rispetto all’anno precedente, siano solo 20.213 quelle attivate da soggetti non residenti, con una consistente diminuzione del 51,27% sul 2021. Contestualmente si registra, per quanto concerne l’ambito di attività, una flessione apprezzabile del 33,75% della macroclasse del commercio al dettaglio, in cui rientrano anche le vendite per corrispondenza (tra cui sono ricomprese anche quelle effettuate online).

L’e-commerce Vat Package

Nel 2021, l’Italia ha recepito, con effetto dal 1° luglio, le novità del pacchetto IVA sul commercio elettronico, in particolare.

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In sintesi, il pacchetto prevedeva principalmente quattro pilastri, ovvero:

1. l’introduzione di una soglia di protezione comunitaria complessiva di 10.000 euro;

2. la figura del fornitore presunto o marketplace;

3. l’abolizione dell’esenzione dell’IVA per le importazioni di valore inferiore a 22 euro;

4. la generalizzazione del sistema dello sportello unico per l’e-commerce transnazionale attraverso:

– l’estensione, sia da un punto di vista soggettivo e/o oggettivo, del regime MOSS (UE e non UE), ora denominati OSS (UE e non UE);

– due nuovi regimi, anche doganali (IOSS e quello per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, quest’ultimo, però, con valenza entro i confini domestici).

Queste novità hanno contribuito, in maniera differenziata, a semplificare le regole IVA relative al concetto di debitore d’imposta per quanto attiene alle operazioni B2C internazionali riducendo le aperture di posizioni IVA spot (ovvero tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta) in ambito comunitario.

Ridotta la soglia di protezione per vendite intracomunitarie B2C

La Commissione europea, al fine di sostenere le microimprese, ha introdotto dal 2019, al ricorrere di determinate condizioni, una soglia di fatturato annuo (c.d. di protezione) comunitaria, comunque opzionale, pari a 10.000 euro, fino a concorrenza della quale il luogo di effettuazione dei servizi TTE prestati a consumatori localizzati in altri Stati membri (ove il fornitore non fosse stabilito) restava nel Paese di stabilimento (e non in quello di consumo).

In seguito, dal 1° luglio 2021, tale soglia è stata allargata ricomprendendo, in aggiunta alle citate prestazioni (ma non per i diversi servizi di altra natura), anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Oltrepassato tale limite annuo ritorna applicabile la disposizione generale che prevede la naturale debenza dell’imposta nello Stato membro di consumo, con conseguente obbligo per il fornitore di ivi identificarsi.

Nota bene

Ante modifica, la soglia prevista per le vendite per corrispondenza era stabilita solo a livello di singolo Paese in un range variabile, compreso tra 35.000 e 100.000 euro.

La semplificazione dello sportello unico

La nuova soglia di protezione, però, avrebbe potuto determinare un onere amministrativo apprezzabile per gli operatori economici, soprattutto di piccole e medie dimensioni, limitando, di fatto, lo sviluppo del commercio elettronico all’interno dell’Unione europea. Pertanto, la Commissione ha generalizzato il One Stop Shop estendendolo anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle importazioni di modesto valore nonché a tutte le tipologie di servizio.

Lo sportello unico rappresenta un metodo easy, smart, centralizzato e digitale per registrarsi, dichiarare e versare l’imposta, dovuta su tutte le operazioni transfrontaliere, nel solo Stato di identificazione/registrazione. Diretto corollario è il non dover attivare la partita IVA nel luogo di consumo del bene o servizio.

Verso l’estensione del regime speciale (anche se con qualche perplessità)

In particolare, la proposta COM n. 701/2022 di modifica della direttiva IVA prevede, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, di estendere:

– la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni agli oggetti d’occasione, d’arte, da collezione ed antiquariato;

– l’applicazione dell’OSS non UE a tutte le prestazioni di servizi da parte di imprese di Paesi terzi a tutte le persone che non sono soggetti passivi, anche se non hanno l’indirizzo permanente, né risiedono abitualmente in uno Stato membro (nuovo art. 359 “Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale”). L’Italia, però, al riguardo già oggi dispone, all’art. 74-quinquies, l’applicazione del regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE, “a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta”;

– il nuovo regime di semplificazione dello sportello unico anche ai trasferimenti transfrontalieri di beni propri (attualmente oggetto del regime del call-off stock);

– la definizione di Stato membro di consumo al fine di includere le cessioni dei beni con installazione o montaggio; dei beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno; la cessione di gas, energia elettrica, del calore o del freddo; le vendite nazionali di beni assoggettate al regime del margine verso qualsiasi altro soggetto passivo che siano state effettuate da soggetti passivi-rivenditori nell’ambito del medesimo regime;

– l’uso obbligatorio dell’IOSS alle interfacce elettroniche che facilitano, in qualità di fornitore presunto, determinate vendite a distanza di beni importati.

In aggiunta, sempre in tema di semplificazioni, viene reso obbligatorio per gli Stati membri l’utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni B2B “interne” effettuate da un fornitore non stabilito ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta. Anche detta novità garantirà che, in tali circostanze, il fornitore non sia tenuto a registrarsi.

Conclusioni

Lo sportello unico costituisce, ad oggi, il primo vero segnale di Fisco unioniale. Permette di adempiere agli obblighi tributari in modo semplice e digitale.

L’IOSS è valso ben 1,9 miliardi di euro, nel secondo semestre del 2021, mentre l’OSS altri 6 miliardi.

Contestualmente si è constatata, almeno per l’Italia (ma sarebbe interessante estendere la ricerca ad altri Paesi comunitari), una forte riduzione delle nuove partite IVA da parte di operatori non residenti, molto probabilmente legata all’utilizzo di detto regime speciale. Pertanto, la proposta di estendere lo sportello unico è da accogliere con favore, anche se desta qualche perplessità l’attuale disciplina domestica dell’OSS non UE.

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