Locazioni: detassabili i canoni non percepiti anche senza convalida di sfratto

Il decreto Crescita dispone, tra le molte novità di carattere fiscale, anche quella relativa ai redditi fondiari percepiti: è consentito al contribuente, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 , di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019

Secondo la versione “ante” decreto Crescita, la norma di riferimento contenuta nel TUIR (art. 26, comma 1) prevede che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale […] per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”.

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