Si va completando il quadro definitivo del nuovo “tassa e vinci“, originariamente previsto dall’art. 1, comma 540 e ss., legge n. 232/2016 e rinviato al 1° gennaio 2020 dall’art. 18 del D.L. n. 119/2018 e, secondo altre anticipazioni, il nuovo gioco a premi consentirà di partecipare a plurime estrazioni mensili, con vincite fino a 50.000 euro e a un’estrazione finale annuale con un premio di un milione di euro a favore di quei consumatori finali che effettueranno acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Per partecipare alla lotteria nazionale occorre fornire il proprio codice fiscale ma, ad oggi, nessuna norma avrebbe imposto all’esercente di accettare e comunicare tale codice al Fisco. Stante, quindi, l’assenza di una specifica sanzione per il rifiuto o mancato invio dell’identificativo fiscale, qualche commerciante avrebbe potuto immaginare di non trasmettere uno degli elementi indispensabili per la partecipazione del cliente a questa riffa di Stato.