Dal 2020, per partecipare alla lotteria degli scontrini non deve essere indicato il codice fiscale del contribuente, bensì il “codice lotteria”, pseudonimo del codice fiscale. Il codice lotteria deve essere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (deputata alla gestione delle lotterie) “su richiesta degli interessati”. È però difficile pensare che tale codice debba essere richiesto e possa essere ottenuto da un numero assolutamente rilevante di persone entro il 31 dicembre di quest’anno. E il 1° gennaio è il giorno in cui la spesa dovrebbe essere fatta con il codice lotteria in tasca. Una previsione inattendibile. Forse un sistema tipo “gratta e vinci” avrebbe creato meno problemi.
La disposizione che introduce la lotteria degli scontrini o dei corrispettivi entra in vigore il 1° gennaio 2020. Questa è la previsione scritta sulla Gazzetta Ufficiale.
Se ne parla sempre più. Tutto sembra tarato per il “pronti via”. Ma le cose non stanno proprio così. Qualcosa non gira a dovere.
Vediamo di percepire cos’è che non va.
Qualcosa non va perché un provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate e, a seguire, una scelta resa nota in un parere (sul provvedimento) dal Garante per la protezione dei dati personali hanno sicuramente hanno complicato le cose. Cosicché i tempi fissati dalla legge per dar vita alla lotteria dei corrispettivi sembrano piuttosto compromessi.
Andiamo con ordine.
In concreto, leggiamo le carte.
Nel testo del provvedimento – data la complessità che caratterizza la “gestione” della memorizzazione elettronica dei dati – si legge che “fino al 30 giugno 2020 i registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria”. Come dire che, fino a quella data, la lotteria non parte e, forse, entro quella data non sapremo niente sul suo funzionamento e sulla sua consistenza.
E questo è fastidioso leggerlo, a pochi giorni del “pronti via” (cioè, del 1° gennaio 2020), in quanto da quella data, al momento del rilascio dello scontrino fiscale, chi intende partecipare alla lotteria deve manifestare la propria volontà di farlo, comunicando il proprio codice fiscale.
È pertanto del tutto chiaro che la partita si può giocare se, a quella data, siano conoscibili le regole della competizione e si sappia qualcosa sulla periodicità delle estrazioni, sulla “convertibilità” dello scontrino fiscale con la quantità di biglietti (o cose del genere) che legittimano la partecipazione al sorteggio dei premi, alla consistenza degli stessi etc..
Fra l’altro – ed è lo stesso provvedimento a ricordarcelo – una specifica disposizione contenuta nel decreto fiscale 2020 (art. 20, D.L. n. 124/2019) prescrive una sanzione (che va da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro) a carico degli esercenti che non trasmetteranno i dati relativi ai contribuenti che esprimono la volontà di partecipare alla lotteria. Questi dati (a leggere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) non sembrano “trasmissibili” fino al 30 giugno 2020; devono essere memorizzati in una qualche maniera e trasmessi dopo quella data.
E, stando le cose in questi i termini, i conti non tornano.
E ce la dobbiamo vedere anche con un altro “intoppo” rinvenibile nel parere del Garante che, nell’evidente interesse alla protezione dei dati sulla privacy, ha fatto sapere che per la partecipazione alla lotteria non deve essere indicato il codice fiscale del contribuente (come dice la legge), bensì il “codice lotteria”. E cioè?
Basta continuare a leggere per sapere che “ai fini della partecipazione alla c.d. lotteria dei corrispettivi i contribuenti comunicano agli esercenti, al momento dell’acquisto, un c.d. codice lotteria, pseudonimo del proprio codice fiscale”, e che tale codice lotteria deve essere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (deputata alla gestione delle lotterie) “su richiesta degli interessati”.
Al punto in cui siamo possiamo ammettere candidamente che non pensavamo proprio che “codice fiscale” fosse pseudonimo di “codice lotteria”.
Ma questa considerazione la lasciamo cadere nel nulla in quanto non rileva ai fini della conclusione del discorso. Diciamo solo che lo pseudonimo non sta nella legge e neppure nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo motivo di ritenere che sia frutto di un momento di raccoglimento nelle stanze del Garante.
Non intendiamo “fermare” il nostro interesse su questa conclusione, ma – e in modo deciso – vogliamo sottolineare che non ci capacitiamo come si fa a pensare che il codice lotteria debba essere richiesto e possa essere ottenuto da un numero assolutamente rilevante di persone entro il 31 dicembre di quest’anno.
Per sostituire il codice fiscale con il “codice lotteria” – e con tantissime persone interessate – ci vuole molto più tempo di quanto possa ritenere il Garante.
E il 1° gennaio è il giorno in cui la spesa dovrebbe essere fatta con il “codice lotteria” in tasca. Dubitiamo che tutto questo sia una previsione attendibile.
Forse un sistema tipo “gratta e vinci” avrebbe creato meno problemi.