Luogo in cui sorge l’IVA all’importazione: non applicabile per analogia la normativa del codice doganale

Nella causa C791/22, la Corte di giustizia UE stata chiamata a valutare se l’articolo 30, primo comma, l’articolo 60 e l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale si applica per analogia all’IVA all’importazione per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui sorge tale IVA all’importazione.

Per quanto riguarda l’importazione di beni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 dispone che essa costituisce un’operazione soggetta all’IVA. L’articolo 30, primo comma, di tale direttiva definisce l’importazione di beni come l’introduzione nell’Unione di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell’articolo 29 TFUE.

L’articolo 60 di detta direttiva prevede che l’importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 70 della medesima direttiva, il fatto generatore dell’IVA si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni. Tuttavia, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, quando i beni importati sono assoggettati, in particolare, a dazi doganali, il fatto generatore si verifica e l’IVA diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che detto articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 autorizza gli Stati membri a collegare il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA all’importazione a quelli dei dazi doganali. Tale collegamento si spiega con il fatto che l’IVA all’importazione e i dazi doganali presentano caratteristiche essenziali comparabili in quanto essi traggono origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione delle merci nel circuito economico degli Stati membri.

Al fine di determinare il collegamento tra la normativa doganale e quella relativa all’IVA, previsto all’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, in particolare, al fine di stabilire se esso riguardi anche il luogo di importazione dei beni soggetti all’IVA all’importazione, occorre esaminare la portata del rinvio operato da tale disposizione alla normativa doganale.

A tal riguardo il comma, della direttiva 2006/112 fa riferimento solo al momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA. Tale disposizione non prevede alcun rinvio alla normativa doganale per quanto riguarda il luogo dell’importazione.

Secondo un’interpretazione letterale, il rinvio alla normativa doganale riguarda quindi soltanto la determinazione del momento del fatto generatore e dell’esigibilità dell’IVA, e non la determinazione del luogo di importazione.

Dall’altro lato, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, occorre rilevare che tale disposizione fa parte del titolo VI di detta direttiva, che riguarda il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta. Per contro, l’articolo 60 di detta direttiva figura nel titolo V della medesima direttiva, il quale è specificamente dedicato al luogo delle operazioni imponibili e, più specificamente, nel capo 4 di tale titolo, intitolato “Luogo delle importazioni di beni.”

Dall’insieme di tali elementi risulta che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non stabilisce un collegamento generico tra la direttiva 2006/112 e il codice doganale e, in particolare, non determina il luogo di importazione dei beni ai fini del loro assoggettamento all’IVA. Tale interpretazione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte.

Tra l’altro, occorre considerare l’interesse del principio di territorialità fiscale applicabile all’IVA. Infatti, contrariamente ai dazi doganali, che spettano all’Unione qualunque sia lo Stato membro che li riscuote, gli introiti connessi all’IVA all’importazione appartengono, conformemente a tale principio, allo Stato membro in cui ha luogo il consumo finale.

Orbene, la determinazione del luogo dell’importazione di un bene mediante l’applicazione, non già delle disposizioni della direttiva 2006/112, bensì, per analogia, dell’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale implicherebbe che, in un caso del genere, gli introiti connessi all’IVA all’importazione spetterebbero allo Stato membro in cui è avvenuta la constatazione del sorgere dell’obbligazione doganale in forza della finzione giuridica stabilita da tale disposizione, vale a dire la Repubblica federale di Germania, il che sarebbe contrario alla portata del principio di territorialità fiscale in materia di IVA.

Pertanto è stato sottolineato che l’articolo 30, primo comma, l’articolo 60 e l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’articolo 215, paragrafo 4, del codice doganale si applica per analogia all’IVA all’importazione per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui sorge tale IVA all’importazione.

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