
Con la risposta a interpello n. 60 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel caso in cui la rinuncia dei dividendi sia operata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell’articolo 88, comma 4bis, del TUIR.
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