Con provvedimento n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di lettere di compliance ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
Compliance per la mancata emissione degli scontrini
L’Agenzia individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e\o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
– l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
– i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
– i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, i dati messi a disposizione dei contribuenti riguardano:
– la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
– le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
– le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Chi sono i destinatari
I destinatari delle comunicazioni sono i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
La stessa comunicazione è consultabile nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, in cui sono resi disponibili:
– l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
– l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
– la differenza, calcolata su base mensile, tra l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
– il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
– gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Ravvedimento operoso per mancata emissione degli scontrini
Attraverso le informazioni fornite dalle Entrate il contribuente può porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
È possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.
Le novità del decreto Energia
Per avvalersi della novella, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria.