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Mancato esercizio dei diritti di conversione sulle discipline degli interessi passivi e dell’ACE: il meccanismo di recapture

Mancato Esercizio Dei Diritti Di Conversione Sulle Discipline Degli Interessi Passivi E Dell’ace: Il Meccanismo Di Recapture

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di conversione sulle discipline degli interessi passivi e dell’ACE, il meccanismo di recapture consente di ripristinare la rappresentazione contabile di un prestito obbligazionario senza diritto di opzione al momento della mancata conversione del debito, poiché è solo in tale momento che, anche sul piano giuridico formale, si definisce la vicenda del prestito obbligazionario con l’assenza di alcuna forma di apporto da parte dei sottoscrittori degli strumenti finanziaria. Il provento finanziario, dunque, assume rilevanza ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in cui avviene la mancata conversione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 303 del 21 aprile 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 303 del 21 aprile 2023 riguardante gli effetti del meccanismo di recapture nel caso di mancato esercizio dei diritti di conversione sulle discipline degli interessi passivi e dell’ACE.

Per effetto dell’articolo 5, comma 4, del Decreto IAS il mancato esercizio dell’opzione di conversione comporta sul piano fiscale l’emersione di un componente positivo correlato all’insussistenza di componenti negativi (i.e. interessi passivi) che, per la parte riferibile al confronto con il tasso di mercato, hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRES.

L’applicazione delle previsioni del DM 8/6/2011 consente di ripristinare la rappresentazione contabile di un prestito obbligazionario senza diritto di opzione emesso alle medesime condizioni, da cui derivare la base imponibile ai fini IRES ed IRAP. Infatti, in coerenza con l’applicazione del MCA, nel caso di un’obbligazione senza opzione di conversione sarebbe stato rilevato al momento dell’emissione un provento finanziario (cd. day one profit), in luogo della riserva da conversione, che avrebbe concorso alla formazione del reddito di periodo (e dell’IRAP, per i soggetti di cui all’articolo 6, comma 9 del Decreto IRAP).

Il meccanismo di recapture genera il predetto effetto al momento della mancata conversione del debito, poiché è solo in tale momento che, anche sul piano giuridico formale, si definisce la vicenda del prestito obbligazionario con l’assenza di alcuna forma di apporto da parte dei sottoscrittori degli strumenti finanziaria. Il provento finanziario, dunque, assume rilevanza ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in cui avviene la mancata conversione.

Tra l’altro l’Agenzia delle Entrate ha analizzato quando la riclassificazione della Riserva da conversione determina la ricostituzione di ”utili” che, se mantenuti nell’economia dell’impresa, consentono la fruizione del beneficio ACE.

A cura della Redazione

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