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Mancato pagamento del prezzo: i chiarimenti sulla riduzione della base imponibile

Mancato Pagamento Del Prezzo: I Chiarimenti Sulla Riduzione Della Base Imponibile

Il 29 febbraio 2024 sono state pubblicate le conclusioni dell’avvocato Gnerale Juliane Kokott del 7 settembre 2023 nella causa C-314/22.

Il giudice del rinvio chiede in che misura uno Stato membro possa avvalersi della facoltà prevista all’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA in caso di non pagamento totale o parziale, e se l’articolo 90, paragrafo 1, sia direttamente applicabile.

Inoltre è stato chiesto il momento concreto a partire dal quale un soggetto passivo può ridurre la base imponibile.

Il giudice del rinvio si interroga inoltre, in sostanza, sulle modalità della rettifica della base imponibile da parte del soggetto passivo. Al riguardo occorre chiarire se, prima di una rettifica della base imponibile da parte del prestatore, debba essere corretta anche la fattura originaria al destinatario o perlomeno se il destinatario debba essere messo a conoscenza della rettifica della base imponibile.

Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede se, e a partire da quale momento, lo Stato membro sia tenuto a pagare, in caso di rettifica della base imponibile, interessi di mora.

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non osta ad un termine di decadenza ragionevole qualora quest’ultimo inizi a decorrere solo nel momento (o successivamente al momento) in cui il soggetto passivo, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo, poteva ridurre la base imponibile. Un termine di decadenza che inizi a decorrere dal momento della fornitura della prestazione o dell’emissione della fattura non è invece compatibile con l’articolo 90 di tale direttiva. Senza una concretizzazione legislativa, un siffatto termine di decadenza può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il credito è divenuto definitivamente inesigibile con una probabilità al limite della certezza.

Inoltre, un obbligo di rettificare una fattura corretta quale presupposto per una riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo viola la direttiva 2006/112.

Al fine di stabilire il momento a partire dal quale un soggetto passivo, in caso di non pagamento totale o parziale ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, possa procedere per la prima volta ad una riduzione della base imponibile, rilevano la situazione concreta nel rispettivo Stato membro e le circostanze del singolo caso di specie, le quali devono essere valutate dal giudice del rinvio. Al riguardo, il principio di neutralità vieta un prefinanziamento eccessivamente lungo dell’imposta, sempreché il soggetto passivo (prestatore) abbia intrapreso le iniziative che potevano essergli ragionevolmente richieste per assolvere alla sua funzione di collettore d’imposta per conto dello Stato. Ciò presuppone, in linea di principio, una richiesta di pagamento (intimazione ad adempiere) infruttuosa nei confronti del destinatario della prestazione. Non è tuttavia necessario un procedimento giudiziario non andato a buon fine, o l’apertura o la conclusione di una procedura concorsuale avente ad oggetto il patrimonio del destinatario della prestazione.

Occorre evidenziare che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 è direttamente applicabile qualora lo Stato membro si avvalga in modo a tal punto erroneo della facoltà di deroga di cui all’articolo 90, paragrafo 2, di tale direttiva che lo stesso non tiene conto dell’incertezza di un mancato pagamento definitivo, bensì esclude in toto la riduzione della base imponibile.

Nelle conclusioni è stato chiarito che un obbligo legale in forza del quale il prestatore deve informare il destinatario della prestazione, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo da parte di quest’ultimo, in merito alla rettifica della base imponibile, al fine di rammentargli una rettifica della detrazione eventualmente ancora da effettuare, è sproporzionato in quanto inidoneo. Pertanto, gli Stati membri non possono prevedere un siffatto obbligo nell’ambito dell’articolo 90 della direttiva IVA.

Infine, il riconoscimento di interessi sul diritto al rimborso a causa di una riduzione della base imponibile viene in considerazione non prima del momento in cui il prestatore può presumere che un pagamento non avrà più luogo e lo abbia dichiarato nell’ambito della determinazione dell’imponibile.

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