Manette agli evasori: quando si applica la confisca per sproporzione
- 16 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il decreto fiscale 2020 interviene anche sui reati tributari, applicando in alcuni casi la confisca per sproporzione. Con qualche criticità: poiché la confisca dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra bene e condannato, potrà essere disposta verso tutti quei beni dei quali, quando interviene la sentenza di condanna o patteggiamento, la provenienza risulti ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata. Quindi anche dei beni entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato. Sul punto, oggetto di discussione al Forum Tax 2019, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con RCS Academy, Corriere della Sera e ANDAF, si auspica un cambio di rotta del legislatore.
Stante, tuttavia, la circostanza che su queste misure non vi è unanime condivisione all’interno delle forze della maggioranza di Governo, in sede di conversione in legge del decreto potrebbe esserci qualche rilevante aggiustamento e al momento, però, abbiamo la certezza che in assenza di modifiche le disposizioni in argomento avranno efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione: poiché Il decreto è entrato in vigore il 27 ottobre, il termine ultimo per la conversione scadrà nei pressi delle festività natalizie.
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Ambito della confisca per sproporzione
A questo punto, qualora fosse consumato un reato tributario, cosa rientrerà e cosa resterà fuori dalla nuova modalità di confisca?
Tecnicamente, va segnalato che, dopo l’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, è ora inserito l’art. 12-ter proprio al fine di inserire il caso della confisca per sproporzione.
In particolare, si dice che per taluni delitti previsti dal citato decreto 74 (diversi da quelli previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter, vale a dire omesso versamento delle ritenute e dell’IVA), si applica l’art. 240-bis del codice penale ed è bene, allora, sottolineare che la novella normativa esclude dal perimetro della nuova confisca i reati di omesso versamento.
Non vi è dubbio allora che, come affermato nella stessa relazione illustrativa del decreto fiscale, si intende introdurre “strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari” con strumenti di contrasto particolarmente rilevanti che aprono alla possibilità di sequestro funzionale anche alla confisca allargata, ma questo non varrà nei casi di omissioni di versamenti dei tributi anche oltre le previsioni di soglia di rilevanza penale.
In ogni caso, per effetto dei reati tributari attratti all’interno dell’art. 240-bis del codice penale, si intende ora introdurre sequestro e confisca di disponibilità finanziarie o patrimoniali “di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona […] risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo”.
In tale articolo sono indicate configurazioni di delitti gravissimi per i quali l’ordinamento penale prevede la confisca per sproporzione e le ipotesi delittuose ivi considerate riguardano i reati commessi per mafia, terrorismo, ovvero quelli di eversione dell’ordine costituzionale. Ad essi ora si aggiunge anche l’evasione fiscale fraudolenta di particolare rilievo sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
Aspetti critici
Una delle questioni più critiche della materia attiene al fatto che, poiché la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra un bene e il condannato, di conseguenza essa potrà essere disposta con riguardo a tutti quei beni dei quali, al momento in cui intervenga la sentenza di condanna o di patteggiamento, la provenienza risulti ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata: a quel punto, infatti, da ricomprendere astrattamente nella prevista ablazione vi sarebbero anche i beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato.
Ad alimentare, quindi, ulteriori presupposti di inquietudine vi è anche la giurisprudenza di legittimità già segnalata anche dalla migliore dottrina che ha definito questo strumento ablatorio come misura di sicurezza patrimoniale e “misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia” (Cass., SS.UU., sentenza n. 920/2004).
Da tale inquadramento ne discenderebbe che, secondo quanto disposto dall’art. 200 c.p., la confisca allargata sarebbe regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura potrà essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per un reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.
In conclusione, dopo aver ancora rammentato che, in ragione della loro minore gravità, il decreto fiscale prevede che restino esclusi dal campo applicativo della confisca allargata i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, quali sono l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (la cui nuova soglia penalmente rilevante si abbassa a 100.000 euro) e l’omesso versamento di IVA (la cui soglia di rilevanza penale scende a 150.000 euro), per tutti gli altri delitti fiscali viene fissata una soglia di operatività della confisca allargata a 100.000 euro di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale. Con la conseguenza che, con specifico riferimento alla frode fiscale di cui all’art. 2, se gli elementi passivi fittizi indicati nelle fatture false restano al di sotto di tale importo, non si potrà essere destinatari della confisca per sproporzione.
Vi è, tuttavia, un’eccezione anche alla predetta previsione della soglia di 100.000 euro: essa è rappresentata dalla fattispecie di cui all’art. 10, ove si punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari: in questo caso non si contempla alcuna soglia di quantificazione dell’imposta evasa.