Massaggiatori, osteopati, logopedisti: l’Iva per le altre professioni sanitarie

Sempre in virtù del riconoscimento espresso del Ministero, fruiscono della esenzione Iva anche il podologo (Dm 14/9/1994, n. 666) ed il logopedista (Dm 14/9/1994, n. 742) nonché il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ed il tecnico della riabilitazione psichiatrica (Dm 29/3/2001).

Più complessa risulta essere la posizione del massofisioterapista, nonostante l’apparente assonanza linguistica col fisioterapista. L’Agenzia delle Entrate assimila questa figura professionale al fisioterapista solo se si è in possesso di formazione triennale e si dispone di un titolo conseguito anteriormente al 17 marzo 1999 (da riportare peraltro sulla fattura o ricevuta emessa, al fine di consentire la detrazione Irpef quale spesa sanitaria).

Chiropratici ed osteopati

Vi sono poi casi, come i chiropratici e gli osteopati, che la legge qualifica come professioni sanitarie, ma mancano i relativi provvedimenti attuativi: la Agenzia delle Entrate segue una interpretazione restrittiva e tende a negare l’esenzione in assenza della disciplina di dettaglio.

Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Ue e delle commissioni tributarie aprono però uno spiraglio per il riconoscimento della esenzione anche a questi profili.

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