Maxi-bonus fiscali per privati e aziende che fanno donazioni di beni al non profit

I beneficiari delle donazioni agevolate, fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore, sono le organizzazioni con la qualifica fiscale di Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

I paletti per accedere ai bonus
Perché il donatore abbia diritto al beneficio, è essenziale che il bene ricevuto sia usato dall’organizzazione per svolgere la propria attività statutaria, ed esclusivamente per persguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Il decreto attuativo spiega come vada valutato il bene donato, per determinare poi il risparmio fiscale del donatore. In particolare, se il valore del bene supera 30mila euro, o se, per la natura dei beni, mancano criteri oggettivi per stabilirne il valore (si pensi ad esempio a un’opera d’arte), il donatore deve procurarsi una perizia giurata che attesti il valore di quanto donato. La perizia deve essere acquisita entro i tre mesi che precedono la cessione.

La donazione in natura deve risultare da un atto scritto, nel quale il donatore descrive i beni donati e il loro valore. L’ente destinatario dell’erogazione deve impegnarsi – nello stesso scritto – a usare direttamente i beni per la sua attività statutaria.

Le reazioni degli operatori
Per Nicola Bedogni, presidente dell’Assif, l’associazione italiana fundraiser, «la pubblicazione del decreto sui bonus per le donazioni in natura è fondamentale, anche se non è stata alleggerita – precisa- la parte burocratica che accompagna questo tipo di erogazioni liberali. Bisognerà anche chiarire se rientrino nelle nuove agevolazioni i beni donati per singoli eventi dell’organizzazione (come l’allestimento di una sala per un concerto, ad esempio), o per raccolte fondi. Sarà necessario capire, cioè – conclude Bedogni – se queste finalità possano essere ricondotte all’attività statutaria dell’ente».

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