Merci per Ucraina, franchigia dai dazi all’importazione e esenzione IVA: in quali casi
- 6 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Sulle Gazzetta dell’UE del 6 marzo 2024 è stata pubblicata la decisione della Commissione dell’UE 2024/775 del 4 marzo 2024 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
L’articolo 1 della decisione si applica alle importazioni effettuate verso Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le condizioni indicate.
Le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
-distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina;
– messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni;
-le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
-le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti di Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia («gli Stati membri richiedenti») ove si intende usare tali merci.
Le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall’IVA all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle
autorità competenti che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.