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Modelli F24 con compensazioni solo attraverso i canali telematici delle Entrate

Modelli F24 Con Compensazioni Solo Attraverso I Canali Telematici Delle Entrate
L’art. 1, comma 94, della legge di Bilancio 2024, inserisce un’integrazione all’art. 37, D.L. n. 223/2006, introducendo un divieto di compensazione che opera laddove ci siano ruoli o carichi scaduti superiori a 100.000 euro.

Il divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Dal suo canto l’Ufficio può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Divieto di compensazione in caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA

Prima della legge di Bilancio 2024 il divieto di compensazione orizzontale esisteva nei soli casi di provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972; secondo quanto previsto dalla legge n. 213/2023 (art. 1, commi 97 e 98), adesso opera anche in conseguenza della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell’Ufficio o in caso di esito negativo dei controlli documentali effettuati.

Esclusione dalla compensazione

Decorrenza

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su cessazione della partita IVA

Data di notifica del provvedimento di cessazione

Cessazione d’ufficio della partita IVA associata a profili di rischio per inadempimento tributario

Inoltre, le limitazioni previste per i soggetti destinatari del provvedimento di cessazione si estendono anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

Crediti INPS e INAIL: compensazione dal 10° giorno successivo alla presentazione delle dichiarazioni

L’art. 1, comma 97, della legge di Bilancio 2024 prevede che i crediti INPS delle gestioni artigiani, commercianti e separata possono essere compensati a partire dal 10° giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito stesso.

Crediti INPS e INAIL utilizzo in compensazione

Decorrenza

Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per importi superiori a 5.000 euro

Provvedimenti adottati di concerto tra il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e i Direttori generali INPS e INAIL

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

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