Le novità del superbonus nei modelli Redditi SC e SP
Il superbonus è sempre protagonista. Le ultime novità legate ai bonus
edilizi sono state apportate con il
D.L. n. 212/2023 (decreto Salva spese), una su tutte la possibilità di mantenere l’aliquota del 110% solo per gli interventi realizzati e asseverati entro il 31 dicembre 2023, mentre con l’anno nuovo, l’agevolazione si riduce nella misura del 70%. Naturalmente i continui ritocchi alla disciplina dell’agevolazione del superbonus si riflettono necessariamente con un restyling dei modelli dichiarativi.
Nel
modello Redditi SC 2024 le novità della disciplina del superbonus sono inserite all’interno dei
quadri RS,
GN e
TN.
Più in dettaglio, i prospetti sono stati aggiornati per poter accogliere anche i casi in cui la detrazione spettante passa al 70%, diminuzione prevista per l’anno 2024. Nei medesimi prospetti, il
quadro RS è stato rivisto per poter gestire l’opzione per ripartire negli anni la detrazione spettante per le spese sostenute. Il campo deputato a tale scelta è la
casella 7. Difatti, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, relativamente agli interventi di cui all’
art. 119,
D.L. n. 34/2020, il contribuente ha la possibilità di scegliere nel modello redditi 2024 se ripartirle in
dieci quote annuali di pari importo
a partire dal periodo d’imposto 2023.
Nota bene
L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
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Le società di persone che compilano il modello Redditi SP 2024 dovranno indicare i dati del superbonus avendo cura di compilare i quadri RP e RN aggiornati per accogliere la detrazione del 70% prevista per l’anno 2024.
Gli enti non commerciali che compilano il
modello redditi ENC 2024 dovranno indicare i dati del superbonus nel quadro RS aggiornato per accogliere la detrazione del 70% prevista per l’anno 2024 e l’opzione per la ripartizione della detrazione delle spese sostenute nel 2022 in 10 quote a partire dal 2023 (
art. 119, comma 8-
quinquies,
D.L. n. 34/2020).
Le novità del modello Redditi 2024 SC
Il modello SC 2024 accoglie non solo le novità anticipate in premessa, ma anche quelle legate alle disposizioni in tema di semplificazione dei modelli dichiarativi, apportate dall’art. 150 del decreto Adempimenti tributari (
D.Lgs. n. 1/2024).
Nel nuovo modello destinato alle società di capitali:
– il
frontespizio del modello Redditi SC 2024 accoglierà nella sezione “
Altri dati” l’indicazione degli immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva
che non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’
art. 51, comma 3-
bis,
D.Lgs. n. 159/2011. Più specificamente, il campo “
immobili sequestrati” consentirà all’amministratore giudiziario, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
– Per il quadro RQ sono diverse le novità inserite nel modello Redditi SC 2024:
a) la sezione XXIII destinata alla disciplina degli utili;
b) la sezione XXIV all’imposta straordinaria delle banche;
c) la sezione XXV per il contributo di solidarietà temporaneo;
d) la sezione XXVI dedicata all’imposta sul valore delle cripto-attività;
e) la sezione XXVII che accoglie l’adeguamento delle rimanenze e i dati della relativa imposta sostitutiva.
Tassazione degli utili
La revisione della
disciplina degli utili impatta direttamente nella nuova
sezione XXIII destinata al
recupero dell’imposta sostitutiva per chi, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’
esclusione degli utili e delle riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello stato, e adesso risulta
decaduta la possibilità di fruire dell’
aliquota ridotta (vale a dire, l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 6% per i soggetti IRES e al 27% per i soggetti IRPEF) per il mancato rispetto della condizione di cui all’
art. 6, commi da 1 a 4, D.M. 26 giugno 2023.
Le novità sulla disciplina degli utili sono state introdotte dall’art. 1, commi 87-95, della legge di Bilancio 2023 (
legge n. 197/2022) e la riduzione dell’aliquota prevista dalle nuove norme fa riferimento agli
utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato
, entro:
– il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023;
– il 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Nota bene
L’applicazione dell’aliquota ridotta avviene a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.
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L’opzione per fruire della tassazione agevolata andava fatta nella sezione XXV del modello Redditi SC 2023 e permetteva di assoggettare a imposta sostitutiva:
– con aliquota ordinaria: 9% per i soggetti IRES e 30% per i soggetti IRPEF;
– con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizi
gli utili e le riserve di utile non distribuiti, relativi all’esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021 (o, meglio, quello antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
L’opzione ha efficacia l’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e, in caso di mancato rispetto della condizione, il contribuente deve versare la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota “ordinaria” e l’imposta sostitutiva “ridotta”. Tale versamento deve essere eseguito entro i successivi 30 giorni che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio.
Imposta straordinaria a carico delle banche
L’imposta straordinaria a carico delle banche è accolta nella nuova sezione XXIV del quadro RQ; per l’anno 2023, l’imposta straordinaria è determinata applicando il 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’imposta straordinaria deve essere versata:
– entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;
– entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
– entro il 31 gennaio, se il termine scade nell’anno 2023 per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare.
Contributo di solidarietà temporaneo
La nuova sezione XXV del quadro RQ è destinata, solo per il 2024, ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e che, ai fini della determinazione del contributo, hanno escluso dalla base di calcolo del reddito complessivo, relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve a patrimonio netto accantonata in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
Tassazione delle cripto-attività
La
tassazione delle cripto-attività con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 (
art. 1, comma 146,
legge n. 197/2022) approda nella nuova
sezione XXVI del quadro RQ. In tale settore dovrà essere determinata l’
imposta sul valore delle cripto-attività con riferimento a quelle detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo.
L’imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre
redditi diversi, ai sensi della nuova lettera c-
sexies del comma 1 dell’
art. 67 TUIR. Per il versamento gli interessati dovranno utilizzare gli specifici codici tributo indicati nella
risoluzione n. 36/E/2023.
Adeguamento delle rimanenze di magazzino
L’adeguamento delle rimanenze di magazzino, previsto dalla legge di Bilancio 2024 (
art. 1, commi da 78 a 85,
legge n. 213/2023) è accolta nella sezione XXVII del quadro RQ. Per effettuare l’
adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, gli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, dovranno pagare la relativa imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18% e al pagamento dell’IVA.
Nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna, ai sensi dell’
art. 17,
D.Lgs. n. 241/1997, per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I.
Inoltre, sono state eliminate le sezioni:
– II credito “Caro Petrolio”;
– III credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”;
– V “Altri crediti d’imposta”,
i cui crediti sono adesso gestiti direttamente nella Sezione I.
Questa novità interessa anche i modelli SP 2024 ed ENC 2024.
Società sportive professioniste
Le novità per le
società sportive professioniste approdano nel
quadro RS del modello Redditi SC 2024. Più in dettaglio, è stato disposto un restyling del prospetto che accoglie le “Plusvalenze e sopravvenienze attive” al fine di poter consentire l’
opzione per l’applicazione della nuova disciplina nel caso di cessione dei diritti all’
utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, che consente di poter
differenziare il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo (
art. 33,
D.L. n. 75/2023). Nei righi RS126 e RS127 il contribuente avrà modo di indicare “distintamente” i proventi per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del
D.L. n. 75/2023 secondo la natura del corrispettivo.
Altre modifiche
Nel
quadro RS è stato soppresso – in ossequio alla semplificazione disposta dal decreto Adempimenti – il prospetto dedicato all’indicazione degli
estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-
vicies ter, D.Lgs. n.138/2011. La novità interessa tutti i modelli dichiarativi in esame.
Nel
quadro OP debutta la sezione V denominata “
Opzione per il regime SIIQ e SIINQ”, per consentire alle società per azioni – che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare – l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale speciale direttamente in dichiarazione, come previsto dall’
art. 15, comma 3,
D.Lgs. n. 1/2024 – e, dunque, senza dover più inviare telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Novità nei
quadri RQ e RM anche per poter accogliere la gestione dei dati relativi all’istituto della
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. In particolare, rispettivamente le sezioni XVII e II dei citati quadri consentiranno di inserire i dati relativi alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva del 16%, come previsto dalla legge di Bilancio 2024 (
art. 1, commi 52 e 53,
legge n. 213/2023).
Nel
quadro RM e nel
quadro FC sono accolti i dati degli utili assoggettati a tassazione sostitutiva. Le informazioni di interesse attengono alla casistica in cui il soggetto controllante, con riferimento ai soggetti controllati non residenti (CFC), abbia optato di corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio. Opzione esercitabile dal soggetto controllante, in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’
art. 167 TUIR.
Le novità dei modelli Redditi 2024 SP ed ENC
Le novità che interessano il modello Redditi SP 2024 destinato alle società di persone e il modello Redditi ENC 2024 dedicato agli enti non commerciali riflettono quanto già descritto per le società di capitale, vale a dire per il modello SC 2024.
In sintesi, le principali novità per il modello SP 2024:
– frontespizio: il campo “immobili sequestrati” nella sezione “Altri dati” è destinato all’indicazione della presenza di immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG è stata prevista la non rilevanza ai fini delle imposte sui redditi del reddito dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari;
– la gestione dell’imposta sull’
adeguamento delle esistenze iniziali dei beni approda nel quadro RQ
sezione XXVI. Per il
recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, per il mancato rispetto della condizione prevista all’
art. 6, commi da 1 a 4,
D.M. 26 giugno 2023, si dovrà procedere compilando nel
quadro RQ la nuova
sezione XXIII;
– per gestire la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni occorre compilare i quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII);
– l’imposizione costituita dalle
plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di immobili agevolati dal
superbonus, secondo quanto disposto dall’
art. 1, commi 64-66,
legge n. 213/2023, approda alla sezione II del quadro RL;
– per la concorrenza parziale del reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato sono interessati i quadri RF, RG e RE (rispettivamente i righi RF50, RG23 e RE18A);
– la gestione dell’imposta sul valore delle cripto-attività è circoscritta alla nuova sezione XXVI del quadro RW;
– per l’imposta sostitutiva e la relativa l’opzione con riferimento ai soggetti controllati non residenti (CFC) occorre procedere alla compilazione del quadro RM e nel quadro FC.
In sintesi, le principali novità per il modello ENC 2024:
– nel frontespizio nel campo “immobili sequestrati” nella sezione “Altri dati” va indicata la presenza di immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
– adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: quadro RQ sezione XXVI;
– recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile: quadro RQ sezione XXIII;
– rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni: quadri RT (sezione VII) e quadro RM (sezione III);
– plusvalenze cessione immobili agevolati dal superbonus: sezione II del quadro RL;
– reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato: quadri RF e RG – rispettivamente i righi RF50 e RG23;
– imposta sul valore delle cripto-attività: quadro RW;
– soggetti controllati non residenti (CFC): quadro RM e quadro FC.
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