Modelli Redditi e IRAP: invio telematico in scadenza
- 2 Dicembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Dichiarazioni fiscali, ultimo atto: lunedì 2 dicembre scade il termine per la presentazione dei modelli Redditi e IRAP. Il decreto Crescita ha modificato il calendario delle scadenze fiscali spostando – già a partire dal 2019 – il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre (poiché quest’anno coincide con la giornata del sabato, il termine ultimo per l’invio slitta al 2 dicembre). I modelli vanno presentati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Ultime ore per inviare le dichiarazioni dei redditi e IRAP per via telematica: il termine scade il 2 dicembre 2019. Per effetto del decreto Crescita, che ha riscritto il calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, il termine (prima fissato al 30 settembre) è stato differito al 30 novembre; poiché quest’anno il 30 novembre cade di sabato, il termine slitta al lunedì successivo, 2 dicembre.
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Come trasmettere le dichiarazioni
In via esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Modello Redditi PF
Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:
– nell’anno precedente hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario;
– nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
– devono presentare anche una delle dichiarazioni IVA, IRAP, 770;
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
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Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF, come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/IVAFE.
Modello Redditi SP
Sono obbligati alla presentazione del modello Redditi Società di persone ed equiparate le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
1) società semplici;
2) società in nome collettivo e in accomandita semplice;
3) società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
4) società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
5) associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
6) aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
7) gruppi europei di interesse economico GEIE.
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– HYPERLINK “https://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2019/01/31/modello-redditi-sp-2019-accoglie-nuove-regole-riporto-perdite-isa” Il modello Redditi SP 2019 accoglie le nuove regole sul riporto delle perdite e gli ISA
Non devono presentare il modello:
– le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
– le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi SC o il modello Redditi ENC);
– i condomini (devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate).
Il modello Redditi SP deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Modello Redditi SC
Il modello Redditi Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:
1) S.p.a. e S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
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I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il modello Redditi ENC.
Il modello Redditi SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
– società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
– società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
– imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello Redditi ENC.
Modello Redditi ENC
Il modello Redditi Enti non commerciali ed equiparati deve essere utilizzato da:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
2) ONLUS, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
4) curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Dichiarazione IRAP
Devono presentare la dichiarazione IRAP:
– le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
– le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
– gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
– coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
– le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
– le società e gli enti soggetti a IRES;
– gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– gli enti non commerciali;
– le Amministrazioni pubbliche.
I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:
– i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime forfetario agevolato;
– i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.
Infine, i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in misura fissa.
A cura della Redazione