Modello CUPE con istruzioni aggiornate
- 17 Gennaio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione della Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti (modello CUPE). L’aggiornamento del 15 gennaio 2020 recepisce le novità del decreto fiscale 2020. Si ricorda, infatti, che a partire dal 25 dicembre 2029 (data di entrata in vigore dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019), i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Restyling per le istruzioni della Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti.
– alla pagina 1, l’ultimo capoverso della sezione “Generalità” le parole “anche se assoggettati ad aliquote diverse” sono sostituite dalle parole “formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione”;
– alla pagina 3, nella sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dopo le parole “se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia” è inserita la seguente frase “o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria” ed eliminata la frase “da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list”, da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi “black list”;
– alla pagina 3, nella sezione IV, dopo le parole “ovvero da partecipazioni” sono eliminate le parole “non quotate” e dopo le parole “residenti in” le parole “tali Paesi” sono sostituite da “Paesi a fiscalità privilegiata”;
– alla pagina 3, nella sezione IV, dopo le parole “di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 87 del TUIR” è inserita la seguente frase “la suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale e da società semplici nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da imprenditori individuali e da società di persone”;
– alla pagina 3, nella sezione IV, dopo le parole “trattamento fiscale” le parole “dei redditi di capitale” sono sostituite dalle parole “degli utili”;
– alla pagina 3, nella sezione IV, dopo le parole “(art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018)” è aggiunto il seguente periodo “(vedasi la risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019). Resta fermo che i dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%. Su tali dividendi non viene applicata alcuna ritenuta. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (77,74% se si tratta di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016). A partire dall’entrata in vigore dell’art. 32quater del D.L. n. 124 del 2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.”;
– alla pagina 3, nella sezione IV, è eliminata la seguente frase “A seguito del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 il riferimento alla “white list” si intende ai decreti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 mentre il riferimento alla “black list” si intende alle imprese controllate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR.”;
– alla pagina 4, nelle istruzioni al punto 39 è aggiunta la seguente frase “assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.”.
A cura della Redazione