Modello IVA 2023: nel quadro CS la dichiarazione sugli extraprofitti del settore energetico

La circolare Assonime n. 7 del 2023 richiama diffusamente i profili procedurali, in sostanziale continuità con il passato, afferenti la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, e si sofferma con particolare attenzione nell’illustrazione del nuovo quadro CS della dichiarazione, in cui dovranno confluire i dati utili a riscontrare il corretto adempimento della tassazione di natura straordinaria gravante su una specifica platea di contribuenti che operano nel settore energetico (tassazione sugli extraprofitti).

Modelli IVA e IVA Base 2023 e nuovo modello IVA 74-bis

Con provvedimento prot. n. 11378 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i due modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione e successiva presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022 (le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono state approvate con il successivo provvedimento del 27 gennaio 2023, n. 25934).

– il modello IVA 2023, che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti soggetti passivi IVA, con l’eccezione di coloro che possono utilizzare il modello IVA Base 2023;

– il modello IVA Base 2023, che può essere utilizzato solo dagli operatori economici che nel corso dell’esercizio non abbiano aderito a regimi speciali e, tra l’altro, non abbiano effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione o importazioni), nonchè non abbiano partecipato a operazioni straordinarie. Non rientrano nemmeno tra i potenziali utilizzatori del modello IVA Base, in linea con quanto recato nelle precedenti istruzioni del modello IVA Base 2022 per il periodo d’imposta 2021, i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai fini IVA, ovvero che hanno costituito una stabile organizzazione, o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale.

Assonime ricorda poi che con il provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 74-bis, utilizzabile a partire dal periodo d’imposta 2023, il cui adeguamento rispetto ai precedenti modelli si è reso necessario in relazione all’entrata in vigore, dal 15 luglio 2022, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale modello dovrà essere utilizzato dai contribuenti che versino in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Dichiarazione precompilata IVA in bozza dal 15 febbraio

Assonime sottolinea le novità in materia di dichiarazione precompilata IVA, la cui bozza è disponibile per modifiche e integrazioni dal 15 febbraio, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” per i soggetti passivi IVA.

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Nel medesimo ambiente è possibile anche accedere al servizio di pagamento delle somme dovute a seguito della presentazione della dichiarazione; di tale servizio, differentemente dal passato, possono usufruirne anche gli operatori i cui registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021.
Assonime ripercorre il percorso di progressiva implementazione della funzionalità, cruciale in materia di tax compliance, rappresentata dalla dichiarazione precompilata IVA, avendo cura di evidenziare che tale strumento è stato inizialmente reso disponibile solo ai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7, D.P.R. n. 542/1999); successivamente la platea si è allargata ai soggetti con liquidazione trimestrale e applicazione dell’IVA per cassa.

A partire dal 2023, la dichiarazione IVA precompilata è resa disponibile anche per i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che:

a) effettuano le liquidazioni trimestrali dell’IVA, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (cd. trimestrali speciali o per natura);

b) applicano uno specifico metodo di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (es. produttori agricoli);

c) per i quali, nell’anno di riferimento, sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Come e quando si presenta la dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica a partire dal 1° febbraio e sino, al più tardi, al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo), ferma restando la possibilità di considerare validamente presentata la dichiarazione, seppur tardivamente, entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza, e pertanto entro lunedì 28 agosto 2023, regolarizzando la relativa violazione con l’istituto del ravvedimento operoso.

Il calendario dei versamenti

Per quanto attiene gli adempimenti relativi ai versamenti, invece, il saldo IVA dovuto per l’annualità 2022 doveva essere pagato entro il 16 marzo 2023, potendo optare per un versamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, in tal caso con rate in scadenza il 16 di ogni mese successivo, maggiorate di una percentuale pari allo 0,33% fisso mensile, a partire dalla rata in scadenza il 16 aprile. In caso di adesione a tale modalità, i pagamenti dovranno comunque essere completati entro il mese di novembre 2023.

entro il 30 giugno 2023, in un’unica soluzione, con maggiorazione a titolo di interessi pari allo 0,40% (al netto delle compensazioni effettuate con i crediti riportati nel modello F24) per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure rateizzando le somme dovute al 30 giugno (per un massimo di sei rate, così da concludere entro novembre), maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;

entro il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica), in un’unica soluzione, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%, oppure rateizzando le somme dovute al 30 luglio (per un massimo di 5 rate, sempre per mantenere fissa la scadenza dei pagamenti entro novembre), maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Le novità dei singoli quadri del modello IVA 2023

Assonime, dopo aver richiamato gli elementi di continuità rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, anche con riferimento alla liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972), illustra:

– le novità relative al quadro VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche agli effetti IVA) e

– il contenuto del quadro CS, di nuova introduzione, denominato “Contributo straordinario per il caro bollette”, conseguente alla necessità di procedere all’assolvimento degli obblighi dichiarativi relativi al contributo straordinario introdotto dall’art. 37, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina).

Come cambia il quadro VO

Per quanto attiene il quadro VO, Assonime sottolinea che il rigo VO35 riguardante gli esercenti di attività enoturistica, ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari, è stato implementato con la casella 2, da barrare per comunicare la revoca dell’opzione. Tale opzione deve essere esercitata, ed eventualmente revocata, con le modalità previste dall’art. 5, legge n. 413/1991, richiamato dal comma 503 della legge n. 205/2017; poiché peraltro la revoca non può essere attivata prima del decorso di un triennio, la primafinestrautile per procedere alla revoca è nella dichiarazione IVA per il 2022.

Come compilare il nuovo quadro CS

Assonime sottolinea che il quadro CS è stato introdotto per permettere ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di adempiere agli obblighi dichiarativi. Il D.L. n. 21/2022 (art. 37) ha introdotto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi (c.d. tassa sugli extraprofitti).

Tale contributo, al momento della sua istituzione, era dovuto dai soggetti che svolgevano anche solo marginalmente attività nel settore energetico (cioè a dire, come precisato, produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea); il contributo era peraltro determinato tenendo conto l’attività svolta dal contribuente nel suo complesso, anche nel caso di estraneità al presupposto.

Con la legge di Bilancio 2023, invece è stata introdotto la soglia del 75% sul volume d’affari registrato nell’anno 2021, con riferimento alle attività di cui sopra, quale limite al di sotto del quale il presupposto impositivo non è da ritenersi soddisfatto, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea (art. 2, n. 17, del regolamento UE n. 1854/2022).

Al fine della determinazione del contributo è necessario confrontare il saldo delle operazioni attive e passive IVA (al netto dell’IVA), indicato nelle liquidazioni periodiche, relative al periodo 1.10.2021-30.04.2022 rispetto al saldo del periodo 1.10.2020-30.04.2021. Se si registra un incremento che sia almeno pari a 5 milioni di euro e comunque almeno superiore al 10%, allora il contributo è dovuto nella misura del 25% di tale incremento.

Assonime evidenzia che la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche anche nella determinazione della base imponibile, infatti, ha previsto l’esclusione delle seguenti operazioni:

– le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali avvenute tra i soggetti passivi del contributo in oggetto;

– le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) se e nella misura in cui le relative operazioni passive non rilevino territorialmente ai fini IVA (cfr. nuovo comma 3-ter dell’art. 37).
Le modifiche recate comportano una variazione del quantum dovuto: in particolare il comma 121 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 disciplina gli effetti della variazione degli importi dovuti prevedendo che, nel caso in cui ci siano importi a debito, debbano essere versati entro il 31 marzo 2023; al contrario, nel caso in cui al 30 novembre 2022 sia stato versato più di quanto dovuto seguendo la nuova modalità di determinazione degli importi, allora il maggior importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 31 marzo 2023.

Assonime, in merito, evidenzia che tale limite potrebbe rendere lo strumento della compensazione poco utilizzabile per recuperare l’eccedenza del versamento, considerate le misure molto elevate dei crediti che potrebbero emergere dalla liquidazione.

Con il medesimo documento di prassi l’Agenzia ha, inoltre, chiarito che l’utilizzo in compensazione del contributo rappresenta una “possibilità” e, quindi, in assenza dell’opzione per la compensazione resta salvo il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, che peraltro diviene l’unica modalità di recupero degli importi sopra i 2 milioni.

Nella circolare Assonime si sofferma, infine, ad illustrare le modalità di dichiarazione del contributo nel caso di contribuente che sia organizzato nella forma di Gruppo IVA, tenuto conto del fatto che il soggetto passivo è la singola società partecipante al gruppo, che esercita in proprio almeno una delle attività relative al settore energetico.

La società deve procedere a determinare se il contributo è dovuto mediante il confronto delle LIPE virtuali, quanto cioè avrebbe dovuto versare in mancanza di adesione al Gruppo IVA; se emerge una differenza tra i saldi dei due periodi confrontati almeno pari al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, il contributo è dovuto applicando a tale scostamento l’aliquota del 25%.

Con riferimento alla compilazione del quadro in commento, Assonime precisa che il nuovo quadro CS, in particolare il rigo CS1, deve essere compilato dai soggetti tenuti a effettuare i versamenti a titolo di acconto e di saldo come sopra dettagliato e dai soggetti che, per effetto delle modifiche della legge di Bilancio 2023, siano tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 o al contrario intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

In conclusione, i dati che devono essere esposti nel quadro CS della dichiarazione IVA 2023, nel seguito rapidamente sintetizzati, consentono all’Agenzia di effettuare un controllo su chi ha provveduto al versamento del contributo e alla relativa quantificazione:

– quadro CS, colonna 3: ammontare dovuto determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive del periodo di riferimento;

– quadro CS, colonna 4: contributo dovuto senza tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, solo nel caso in cui l’importo sia diverso da quanto indicato in colonna 3;

– quadro CS, colonna 5: versamenti effettuati in eccesso.

Le colonne 6 o 7 devono essere barrate rispettivamente nel caso di richiesta di rimborso o per indicare la volontà di procedere alla compensazione degli importi a partire dal 31 marzo 2023.

Nel caso in cui il contributo dovuto sia stato determinato con dati diversi da quelli indicati nelle LIPE deve essere barrata la colonna 1 e gli importi assunti come base imponibile andranno indicati nella colonna 2; si evidenzia che tale ultimo importo non può eccedere il minore tra quanto indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto indicato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3.

Infine, i righi da CS2 a CS10 sono dedicati ai soggetti partecipanti al Gruppo IVA: in questo caso gli adempimenti dichiarativi saranno assolti dal rappresentante con la dichiarazione del Gruppo per il 2023.

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