Modelli IVA e IVA Base 2023 e nuovo modello IVA 74-bis
– il modello IVA 2023, che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti soggetti passivi IVA, con l’eccezione di coloro che possono utilizzare il modello IVA Base 2023;
– il modello IVA Base 2023, che può essere utilizzato solo dagli operatori economici che nel corso dell’esercizio non abbiano aderito a regimi speciali e, tra l’altro, non abbiano effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione o importazioni), nonchè non abbiano partecipato a operazioni straordinarie. Non rientrano nemmeno tra i potenziali utilizzatori del modello IVA Base, in linea con quanto recato nelle precedenti istruzioni del modello IVA Base 2022 per il periodo d’imposta 2021, i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai fini IVA, ovvero che hanno costituito una stabile organizzazione, o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale.
Dichiarazione precompilata IVA in bozza dal 15 febbraio
Assonime sottolinea le novità in materia di dichiarazione precompilata IVA, la cui bozza è disponibile per modifiche e integrazioni dal 15 febbraio, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” per i soggetti passivi IVA.
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A partire dal 2023, la dichiarazione IVA precompilata è resa disponibile anche per i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che:
b) applicano uno specifico metodo di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (es. produttori agricoli);
c) per i quali, nell’anno di riferimento, sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
Come e quando si presenta la dichiarazione IVA
Il calendario dei versamenti
– entro il 30 giugno 2023, in un’unica soluzione, con maggiorazione a titolo di interessi pari allo 0,40% (al netto delle compensazioni effettuate con i crediti riportati nel modello F24) per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure rateizzando le somme dovute al 30 giugno (per un massimo di sei rate, così da concludere entro novembre), maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;
– entro il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica), in un’unica soluzione, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%, oppure rateizzando le somme dovute al 30 luglio (per un massimo di 5 rate, sempre per mantenere fissa la scadenza dei pagamenti entro novembre), maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
Le novità dei singoli quadri del modello IVA 2023
– le novità relative al quadro VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche agli effetti IVA) e
Come cambia il quadro VO
Come compilare il nuovo quadro CS
Tale contributo, al momento della sua istituzione, era dovuto dai soggetti che svolgevano anche solo marginalmente attività nel settore energetico (cioè a dire, come precisato, produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea); il contributo era peraltro determinato tenendo conto l’attività svolta dal contribuente nel suo complesso, anche nel caso di estraneità al presupposto.
Al fine della determinazione del contributo è necessario confrontare il saldo delle operazioni attive e passive IVA (al netto dell’IVA), indicato nelle liquidazioni periodiche, relative al periodo 1.10.2021-30.04.2022 rispetto al saldo del periodo 1.10.2020-30.04.2021. Se si registra un incremento che sia almeno pari a 5 milioni di euro e comunque almeno superiore al 10%, allora il contributo è dovuto nella misura del 25% di tale incremento.
Assonime evidenzia che la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche anche nella determinazione della base imponibile, infatti, ha previsto l’esclusione delle seguenti operazioni:
– le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali avvenute tra i soggetti passivi del contributo in oggetto;
Assonime, in merito, evidenzia che tale limite potrebbe rendere lo strumento della compensazione poco utilizzabile per recuperare l’eccedenza del versamento, considerate le misure molto elevate dei crediti che potrebbero emergere dalla liquidazione.
Con il medesimo documento di prassi l’Agenzia ha, inoltre, chiarito che l’utilizzo in compensazione del contributo rappresenta una “possibilità” e, quindi, in assenza dell’opzione per la compensazione resta salvo il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, che peraltro diviene l’unica modalità di recupero degli importi sopra i 2 milioni.
Nella circolare Assonime si sofferma, infine, ad illustrare le modalità di dichiarazione del contributo nel caso di contribuente che sia organizzato nella forma di Gruppo IVA, tenuto conto del fatto che il soggetto passivo è la singola società partecipante al gruppo, che esercita in proprio almeno una delle attività relative al settore energetico.
La società deve procedere a determinare se il contributo è dovuto mediante il confronto delle LIPE virtuali, quanto cioè avrebbe dovuto versare in mancanza di adesione al Gruppo IVA; se emerge una differenza tra i saldi dei due periodi confrontati almeno pari al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, il contributo è dovuto applicando a tale scostamento l’aliquota del 25%.
Con riferimento alla compilazione del quadro in commento, Assonime precisa che il nuovo quadro CS, in particolare il rigo CS1, deve essere compilato dai soggetti tenuti a effettuare i versamenti a titolo di acconto e di saldo come sopra dettagliato e dai soggetti che, per effetto delle modifiche della legge di Bilancio 2023, siano tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 o al contrario intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
In conclusione, i dati che devono essere esposti nel quadro CS della dichiarazione IVA 2023, nel seguito rapidamente sintetizzati, consentono all’Agenzia di effettuare un controllo su chi ha provveduto al versamento del contributo e alla relativa quantificazione:
– quadro CS, colonna 3: ammontare dovuto determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive del periodo di riferimento;
– quadro CS, colonna 4: contributo dovuto senza tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, solo nel caso in cui l’importo sia diverso da quanto indicato in colonna 3;
– quadro CS, colonna 5: versamenti effettuati in eccesso.
Le colonne 6 o 7 devono essere barrate rispettivamente nel caso di richiesta di rimborso o per indicare la volontà di procedere alla compensazione degli importi a partire dal 31 marzo 2023.
Nel caso in cui il contributo dovuto sia stato determinato con dati diversi da quelli indicati nelle LIPE deve essere barrata la colonna 1 e gli importi assunti come base imponibile andranno indicati nella colonna 2; si evidenzia che tale ultimo importo non può eccedere il minore tra quanto indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto indicato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3.
Infine, i righi da CS2 a CS10 sono dedicati ai soggetti partecipanti al Gruppo IVA: in questo caso gli adempimenti dichiarativi saranno assolti dal rappresentante con la dichiarazione del Gruppo per il 2023.