Modello IVA 2024: pubblicato in via definitiva
- 15 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con provvedimento n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2024 relativa all’anno 2023, con le relative istruzioni, che dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
Il modello (già pubblicato in bozza lo scorso 26 dicembre) introduce una serie di novità, che ricalcano le diverse misure introdotte nel corso del 2023.
Le novità della dichiarazione IVA 2024
La dichiarazione IVA 2023 è stata aggiornata per accogliere alcune novità normative.
In particolare, è stato eliminato il riferimento agli importi sospesi a seguito dell’emergenza Covid. Nella dichiarazione IVA 2024 viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel quadro VE, nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi
È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Nell’ambito del quadro VL, nella sezione 2 nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cassata.
Nell’ambito del quadro VO, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
In particolare, nel rigo VO36, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.