Gli interventi di riforma citati hanno interessato principalmente la disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Infatti, il nuovo dettato normativo interviene a delineare in modo puntuale la figura del lavoratore sportivo, specificando altresì le tipologie contrattuali mediante le quali il relativo rapporto lavorativo può essere regolamentato.
In particolare, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:
– lavoro subordinato,
– collaborazione coordinata e continuativa,
– lavoro autonomo con partita IVA.
La nuova disciplina del rapporto di lavoro nel settore sportivo ha sicuramente contribuito a ridurre la pressione fiscale e contributiva in capo ai lavoratori sportivi ma, al contempo, a causa della coesistenza di due diversi criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi nel periodo d’imposta 2023, introduce delle complicazioni sotto l’aspetto fiscale per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023.
Quali sono le principali novità sotto il profilo fiscale
In sostanza, i compensi erogati, se di importo superiore a detto limite, concorreranno a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente detto importo e, solo per tale parte, saranno assoggettate alle regole ordinarie di tassazione.
Al fine di monitorare il superamento della menzionata soglia il lavoratore sportivo, al percepimento del corrispettivo, rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Doppio binario di tassazione per i compensi percepiti nel 2023
In particolare, i compensi erogati per le prestazioni sportive dilettantistiche sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, mentre sono qualificabili quali redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023 con soglia di non imponibilità, in questo caso, pari a 15.000,00 euro.
Sono cumulabili le soglie di esenzione?
È opportuno ricordare che, per espressa disposizione normativa, laddove i lavoratori sportivi dilettanti nel 2023 abbiano percepito compensi sia nel primo che nel secondo semestre, le due soglie di esenzione sopra citate non sono cumulabili e l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare annualmente l’importo di 15.000,00 euro.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, quest’anno in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali si dovrà prestare particolare attenzione alla data di erogazione dei compensi al fine di individuare in modo corretto nel modello redditi (quadro RL e/o RC a seconda dei casi) la relativa la tassazione.