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Modello Redditi 2024: come correggere il modello 730 errato o incompleto?

Modello Redditi 2024: Come Correggere Il Modello 730 Errato O Incompleto?

Il contribuente che ha presentato il modello 730/2024 può successivamente presentare un nuovo modello di dichiarazione per integrare e/o correggere i dati del dichiarativo già precedentemente inviato, ma in modo incompleto o errato. Come deve essere compilato il modello Redditi 2024 in caso di dichiarazione correttiva (entro i termini ordinari di presentazione) o integrativa (oltre i termini ordinari) del modello 730?

Se il contribuente che ha presentato il modello 730/2024 riscontra di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, ha la possibilità di presentare successivamente un nuovo modello di dichiarazione, per integrare e/o correggere i dati della dichiarazione precedentemente presentata ma incompleta o errata.

In particolare, è possibile procedere alla correzione mediante la presentazione del modello Redditi 2024 correttivo o integrativo del modello 730.

Termini ordinari di presentazione

Dal 20 maggio al 30 settembre 2024 era possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2024 tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che presentano il modello Redditi possono invece inviare la dichiarazione fino al 31 ottobre 2024.

Si ricorda che la presentazione del modello 730 poteva essere effettuata, in alternativa:

– direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica;

– tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale;

– tramite un CAF o un professionista abilitato.

Come procedere alla correzione del modello 730/2024

Se il contribuente, dopo aver presentato il modello 730/2024, riscontra di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, può presentare un nuovo modello di dichiarazione per correggere (se entro i termini ordinari di presentazione) e/o per integrare (se oltre i termini ordinari di presentazione) i dati della dichiarazione precedentemente presentata, ma incompleta o errata. Tale integrazione e/o correzione può comportare:

– un maggior credito/minor debito;

– un maggior debito/minor credito.

Le due casistiche vengono analizzate di seguito separatamente.

Nota bene

Da quest’anno, in presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo), l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello Redditi PF 2024, anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri.

Annullare la dichiarazione inviata

A partire dal 27 maggio 2024 il contribuente che aveva già trasmesso il 730/2024 e che riscontrava un errore, o si accorgeva di non aver indicato tutti gli elementi, poteva annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello 730/2024 inviato poteva essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, e solo sino al 24 giugno 2024.

Si evidenzia che fino al 27 settembre 2024 era possibile annullare il modello Redditi precompilato eventualmente già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Variazioni che comportano un maggior credito o minor debito

In caso di variazioni che comportino un maggior credito o un minor debito, come nel caso di maggiori oneri deducibili o detraibili precedentemente omessi, o di variazioni che non influenzino la determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria, il contribuente può presentare:

entro il 25 ottobre 2024 un modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero

– un modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Inoltre, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998). In questo caso, l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Variazioni che comportano un minor credito o maggior debito

In caso di variazioni che comportino un maggior debito o un minor credito, come nel caso di redditi omessi, il contribuente deve presentare un modello Redditi 2024 PF (non può presentare il modello 730 integrativo):

entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;

– entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.

Come si compila il modello Redditi 2024 per correggere/integrare il modello 730 già presentato?

Il contribuente che intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Correttiva nei termini

In caso di dichiarazione inviata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) la tipologia di dichiarazione da indicare nel frontespizio sarà “Correttiva nei termini”.

Dichiarazione integrativa

In caso di dichiarazione inviata oltre i termini ordinari (dopo il 31 ottobre 2024) la tipologia di dichiarazione da indicare nel frontespizio sarà “Dichiarazione integrativa”.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può, infatti, rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998) Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Nel caso in oggetto, in cui il modello 730 è già stato inviato e devono essere apportate delle variazioni, bisognerà fare attenzione a compilare i campi specifici per tale casistica, di seguito evidenziati, per poter “neutralizzare” le imposte rientrate nella liquidazione già effettuata con il modello 730, questo sia per la dichiarazione correttiva che per la dichiarazione integrativa.

IRPEF

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2024 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2024.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2024 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2024.

Addizionale regionale

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2024. Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2024.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2024. Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2024.

Addizionale comunale

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2024 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2024.

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2024. Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere ri­portato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2024.

Cedolare secca

In colonna 10 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto) riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2024. Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2024.

In colonna 11 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto) riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2024. Nel caso in cui il modello 730/2024 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del modello 730-3/2024.

Quadri aggiuntivi al modello 730

Devono barrare tale casella i contribuenti che presentano il modello 730/2024 e devono dichiarare il possesso di redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.

Si ricorda, infatti, che i contribuenti che presentano il modello 730/2024 devono, inoltre, presentare specifici quadri del modello Redditi nelle seguenti casistiche:

il quadro RM del modello Redditi PF 2024 se hanno percepito nel 2023:

– interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. n. 239/1996 e successive modificazioni);

– indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

– proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;

– redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2023.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello Redditi PF 2024.

il quadro RT del modello Redditi PF 2024, se nel 2023

hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 e i dati relativi al valore normale delle cripto-attività.

il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del modello Redditi PF

da parte degli agricoltori in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri RM, RU, RS e RT, in caso di presentazione del modello 730, devono essere presentati, insieme al frontespizio del modello Redditi PF 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello Redditi 2024. I contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono/potevano utilizzare integralmente il modello Redditi PF 2024.

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e allegati al modello 730.

Versamento

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, nel caso di determinazione di minor credito o maggior debito, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti, applicando il ravvedimento operoso.

Se dal nuovo modello Redditi risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione nella dichiarazione successiva.

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