Modello Redditi: titolare effettivo da indicare nel quadro RU

La richiesta dei dati sulla titolarità effettiva deriva, secondo quanto indicato nell’art. 22 del regolamento UE n. 2021/241, dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari della comunità europea al fine di accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e riguarda i crediti d’imposta da indicare della Sezione IV – Parte I con i codici F7 – L1 – L3 – 2L – 3L (rubricata “Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione – formazione – investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato”).

Per garantire ciò, ogni stato membro, al fine di controllare e fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi, in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza, ha il compito di raccogliere una serie di dati, adeguatamente accessibili, riguardanti: “il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio” (IV direttiva antiriciclaggio).

L’Italia si è adeguata alla richiesta europea inserendo nella dichiarazione dei redditi 2023, nei campi del rigo RU 150, l’indicazione del titolare effettivo dei beneficiari dei crediti d’imposta.

Quali crediti d’imposta richiedono l’indicazione del titolare effettivo?

L’obbligo di inserire il titolare effettivo non però riguarda la totalità dei crediti d’imposta presenti ma solo alcuni:

1. credito d’imposta per le attività di formazione, di cui all’art. 1, comma 46, legge n. 205/2017 (Formazione 4.0codice credito F7), concesso a favore delle imprese che sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente;
2. credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ex art. 1, commi da 198 a 206, legge n. 160/2019 (Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022codice credito L1);
3. credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020 (Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2022codici credito L3 – 2L – 3L), a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Quadro RU: come compilare il rigo RU150

Al fine di adempiere alla richiesta di trasparenza dettata dall’Europa, all’interno della dichiarazione dei redditi viene richiesta la compilazione del rigo RU150 nel quale andranno inserite le seguenti indicazioni negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

– i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;

– il codice fiscale;

I soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita.

– il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;

– i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:

– in colonna 1, il codice del credito d’imposta;

– in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;

– in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Come individuare il titolare effettivo

Per definire come individuare il titolare effettivo, si deve far riferimento alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Secondo quanto disposto dalla circolare n. 38/E/2013:

“1.1.1 La figura del titolare effettivo

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali, il legislatore ha riformulato il testo dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”.
Mutuando la definizione contenuta nella normativa antiriciclaggio di cui all’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007 e all’art. 2 dell’allegato tecnico al medesimo decreto, per “titolare effettivo” si intende:

in caso di società:

– la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

– la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica tramite:

a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);

b) controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);

c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo di natura contrattuale).

Si ricorda infine che chi dovrà indicare il titolare effettivo in vista dell’istituzione del Registro presso le Camere di Commercio saranno:

– le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società a responsabilità limitata (comprese quelle semplificate e start-up innovative, etc.) e le società per azioni e in accomandita per azioni;

– le persone giuridiche private, cioè le fondazioni e le associazioni riconosciute;

– i trust e gli istituti giuridici affini.

Sanzioni

Non sembrerebbe prevista una esplicita sanzione in caso della mancata compilazione del rigo RU150 per cui tale omissione può rilevare esclusivamente in quanto sintomatica di una eventuale anomalia, da verificare nell’ambito di successivi approfondimenti.

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