La richiesta dei dati sulla titolarità effettiva deriva, secondo quanto indicato nell’art. 22 del regolamento UE n. 2021/241, dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari della comunità europea al fine di accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e riguarda i crediti d’imposta da indicare della Sezione IV – Parte I con i codici F7 – L1 – L3 – 2L – 3L (rubricata “Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione – formazione – investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato”).
L’Italia si è adeguata alla richiesta europea inserendo nella dichiarazione dei redditi 2023, nei campi del rigo RU 150, l’indicazione del titolare effettivo dei beneficiari dei crediti d’imposta.
Quali crediti d’imposta richiedono l’indicazione del titolare effettivo?
L’obbligo di inserire il titolare effettivo non però riguarda la totalità dei crediti d’imposta presenti ma solo alcuni:
Quadro RU: come compilare il rigo RU150
Al fine di adempiere alla richiesta di trasparenza dettata dall’Europa, all’interno della dichiarazione dei redditi viene richiesta la compilazione del rigo RU150 nel quale andranno inserite le seguenti indicazioni negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
– i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
– il codice fiscale;
I soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita. |
– il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
– i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
– in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
– in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
– in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Come individuare il titolare effettivo
Per definire come individuare il titolare effettivo, si deve far riferimento alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.
Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Secondo quanto disposto dalla circolare n. 38/E/2013:
“1.1.1 La figura del titolare effettivo
in caso di società:
– la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
– la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica tramite:
a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
b) controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo di natura contrattuale).
Si ricorda infine che chi dovrà indicare il titolare effettivo in vista dell’istituzione del Registro presso le Camere di Commercio saranno:
– le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società a responsabilità limitata (comprese quelle semplificate e start-up innovative, etc.) e le società per azioni e in accomandita per azioni;
– le persone giuridiche private, cioè le fondazioni e le associazioni riconosciute;
– i trust e gli istituti giuridici affini.
Sanzioni
Non sembrerebbe prevista una esplicita sanzione in caso della mancata compilazione del rigo RU150 per cui tale omissione può rilevare esclusivamente in quanto sintomatica di una eventuale anomalia, da verificare nell’ambito di successivi approfondimenti.