Modifiche IVA delle prestazioni a ricoverati e agli accompagnatori: i chiarimenti delle Entrate
- 7 Luglio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con circolare n. 20/E/2023 del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» all’articolo 18 introduce, come indicato in rubrica, alcune «Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati».
In particolare, il comma 1 dell’articolo citato interviene sul decreto IVA, riformulando le previsioni riguardanti:
-l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
-l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10 per cento) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022 – data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni – considerando come data di effettuazione dell’operazione quella determinata ai sensi dell’articolo 6, terzo e quarto comma3 , del decreto IVA.
Pertanto con la circolare è stat effettua una dettagliata analisi degli anzidetti interventi normativi, distinguendo la trattazione in relazione ai soggetti destinatari delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori.
Le citate esenzioni di cui ai numeri 18), primo periodo, e 19) del primo comma dell’articolo 10 del decreto IVA recepiscono nella legislazione nazionale le esenzioni da imposta stabilite dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. direttiva IVA), rispettivamente, alle lettere c) e b) 8 .
In relazione a tali tipologie di operazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che “il criterio in base al quale va delimitato l’ambito di applicazione delle due fattispecie di esenzione previste dalle suddette disposizioni non è tanto la natura della prestazione, quanto, piuttosto, il luogo della sua erogazione”. Infatti, “l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, mentre l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva riguarda prestazioni fornite al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel domicilio del paziente o altrove” (cfr. sentenza 8 giugno 2006, C-106/05.
La novella normativa, in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, ha ampliato – per effetto dell’aggiunta del secondo periodo al n. 18) del primo comma dell’articolo 10 del decreto IVA – l’esenzione per le prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza
Tale integrazione normativa prevede, in particolare, che l’esenzione di cui trattasi si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Per effetto di tale disposizione, dunque, qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto
La novità sul trattamento di esenzione da IVA investe nella sostanza le strutture sanitarie diverse da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale , soggetti per i quali l’esenzione da imposta sulle prestazioni di ricovero e cura è invece già prevista al numero 19) del primo comma dell’articolo 10.
La novella normativa può trovare applicazione con riferimento alle cliniche e case di cura convenzionate che operino anche fuori convenzione, limitatamente alle prestazioni rese in regime privatistico “di solvenza”, al pari delle cliniche e case di cura non convenzionate.
Qualora, dunque, un professionista esegua la prestazione sanitaria nei confronti di un soggetto ricoverato, ad esempio, presso una casa di cura non convenzionata – e tale prestazione venga dallo stesso fatturata alla struttura medesima in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), primo periodo, del decreto IVA – l’anzidetta casa di cura, in base alla nuova disposizione, rende esente – al soggetto ricoverato – la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura stessa al professionista.
La modifica normativa in commento, pertanto, evita di fatto che il soggetto ricoverato sia inciso da una imposta che sarebbe, invece, non dovuta in casi analoghi, ossia laddove la prestazione venisse resa nei suoi confronti, ad esempio, da una casa di cura convenzionata o direttamente da un medico.
La circolare analizza anche quali siano le prestazioni imponibili soggette ad aliquota IVA del 10 per cento.