Monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione: ambito di applicazione e casi di esonero

Con la risoluzione n. 62/E del 13 novembre 2023 in tema di obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1, D.L. n. 167/1990, rubricato “Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori”, stabilisce che “gli intermediari bancari e finanziari […], gli altri operatori finanziari […] e gli operatori non finanziari […] che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento […] sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati […] relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto­attività […], di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate […]”.
Tale disposizione rinvia ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 231/2007, recante la normativa antiriciclaggio, per l’individuazione dei soggetti tenuti ai suddetti obblighi di comunicazione (cfr. art. 3) e per la definizione dei mezzi di pagamento (cfr. art. 1, comma 2, lettera s).

L’ambito soggettivo di applicazione

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il D.Lgs. n. 90 del 2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha previsto che:
– sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli “intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2” del D.Lgs. n. 231/2007 (art. 8, comma 7)?
­ rientrano tra i predetti “intermediari bancari e finanziari” anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto delle modifiche recate all’art. 3, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

­ le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo?

­ le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Con riferimento a tali ultimi soggetti, come chiarito dalla risposta a interpello n. 463 del 2022, l’identificazione delle imprese di assicurazioni estere “stabilite senza succursale” in Italia, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste ai fini dell’antiriciclaggio per le medesime imprese.
Tra l’altro, indipendentemente dal possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 4 del provvedimento del 2021, la categoria delle “imprese stabilite senza succursale” non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente al SEE, che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.

Infatti, nella nozione di “imprese stabilite senza succursale” rientrano soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), nonché 116­quater o 116­quinquies del Codice delle assicurazioni private.

Inoltre, rientrano nella categoria degli “intermediari senza succursale” gli intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro UE o SEE che distribuiscono sul territorio italiano i medesimi prodotti assicurativi tramite intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera e) del Codice delle assicurazioni private.

In conclusione, non sembrano rientrare in detta categoria le imprese che vendono i propri prodotti vita in LPS ad un cliente:

– che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure

– nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, l’individuazione delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di LPS è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai fini dell’antiriciclaggio.

L’ambito oggettivo di applicazione

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale o in cripto­attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed è limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate di cui all’art. 5 del Tuir.

L’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle “polizze assicurative trasferibili” e alle “polizze di pegno”, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

I casi di esonero

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

– i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi?

­ i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In sostanza, non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c) a c­sexies), secondo il regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997) o del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997)

Inoltre, gli obblighi di segnalazione non sussistono anche nell’ipotesi di trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Con la risposta n. 463 del 2022, è stato chiarito che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi ai sensi dell’art. 26­ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 è riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
In sostanza, laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 167/1990, del trasferimento relativo alle suddette somme.
Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione previsti dall’art. 1, D.L. n. 167/1990, nell’ottica di tutela dell’attività di controllo.

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