L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 10 maggio 2024 riguardante disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e I termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Il provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività, e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
La disciplina sul monitoraggio fiscale era già stata modificata, al fine di allinearla alla normativa antiriciclaggio, dall’articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), entrato in vigore dal 4 luglio 2017.
A decorrere da tale data, gli obblighi di comunicazione venivano fatti ricadere sui soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, tra cui i prestatori di servizi in valuta virtuale, nel testo vigente fino alle modifiche apportate dalla legge n. 197 del 2022.
Inoltre, l’articolo 16 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha modificato i limiti di carattere oggettivo stabiliti nell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, precisando, al comma 2, che le predette modifiche avrebbero trovato applicazione a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Il nuovo provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo, al paragrafo 1, l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e, al paragrafo 2, le integrazioni al set di dati da inviare. In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
La comunicazione deve essere effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.