Ai fini dell’esclusione dal concordato preventivo biennale rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati ovvero l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale. Di converso risultano irrilevanti ai fini della causa di esclusione eventuali riduzioni della compagine intervenute per recesso di uno o più soci, così come sono irrilevanti le modifiche della compagine scaturenti dal decesso del socio, ancorché ciò determini un aumento dei soci o associati. Lo prevedono le modifiche approvate in sede di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 155/2024), che toccano anche le cause di cessazione dal concordato.
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