Natura previdenziale dei piani pensionistici: in quali casi
- 11 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 5 dell’11 gennaio 2024 in tema di Piani pensionistici Self–Invested Personal Pension (SIPP) e International Pension Plan (IPP).
L’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”.
Come chiarito nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui al 24ter del Tuir, costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Nel medesimo documento di prassi, viene evidenziato che l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera hbis), del Tuir e tassate in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005.
In sostanza il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.
Con riferimento all’applicazione dell’IVAFE sul valore della posizione pensionistica, nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, è stato precisato che le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non sono soggette all’applicazione di tale imposta sul valore della posizione pensionistica.