La mancata proroga della tassa piatta sulle locazioni:?tra Irpef e imposte varie il peso fiscale per i proprietari può raddoppiare – Salvi i contratti (e le proroghe)?del 2019
di Luigi Lovecchio
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Un aggravio annuo che parte da svariate migliaia di euro, a seconda dell’aliquota marginale Irpef, ai quali occorre aggiungere l’imposta di registro del 2% che per metà è a carico del proprietario (si vedano gli esempi in pagina). Questo è il costo della mancata proroga della cedolare del 21% sugli affitti commerciali dei locali accatastati come C1, di superficie non superiore a 600 metri quadrati. Una decisione che peserà sul già depresso mercato di negozi e botteghe, che chiudono uno dopo l’altro. La decisione di lasciarlo “affondare” è stata presa da Governo e Parlamento (l’agevolazione è durata un solo anno, il 2019) nonostante l’impegno di Confedilizia, che sino all’ultimo si è battuta per la proroga, incassando almeno la messa a regime dell’altra cedolare, quella del 10% sugli affitti concordati per il residenziale.
Va subito detto – peraltro – che questa decisione non incide sui contratti già stipulati nel 2019 che possono restare in cedolare sino alla loro scadenza, naturale o prorogata che sia, come si vede anche dai quesiti pubblicati qui a sinistra.
Sconto per un anno, ma effetti prolungati
Con l’articolo 1, comma 59, della legge 145/2018 era stata introdotta la possibilità per i proprietari di optare per la cedolare secca del 21% con riferimento a contratti di locazione commerciale. Lo sconto riguardava gli affitti di locali con categoria catastale C1 – ovvero negozi e botteghe -, di superficie non superiore a 600 metri quadrati, e relative pertinenze.
La scelta della cedolare commerciale è stata possibile solo per i contratti stipulati nel corso del 2019. Ne consegue che, comunque, possono ancora fruire dell’agevolazione gli affitti sottoscritti o prorogati entro il 31 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020. Come pure continuano a beneficiare della cedolare le locazioni per le quali si è già esercitata l’opzione nel corso del 2019 per tutte le annualità future, sino alla scadenza del contratto, naturale o prorogata che essa sia. Nulla vieta, infine, che una locazione commerciale stipulata nel 2019 e inizialmente in regime di Irpef migri verso la cedolare a decorrere da una qualsiasi delle successive annualità contrattuali (per esempio, nel 2021).
A decorrere, invece, dai contratti di locazione commerciale stipulati nel 2020 il regime sostitutivo non è più previsto e si ritorna, per così dire, all’antico. L’impianto originario della cedolare, come delineato nella disciplina di riferimento (articolo 3 del Dlgs 23/2011), riguarda infatti esclusivamente le locazioni di unità immobiliari classificate in una categoria catastale abitativa, con esclusione della categoria A10 (uffici).