di Carlo Mazzini
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Ultime correzioni per le bozze degli schemi di bilancio degli Ets previsti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Approvati a fine gennaio dal Consiglio nazionale del Terzo settore e passati all’esame dell’ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli schemi presentano però alcuni aspetti da approfondire. Il decreto ministeriale che conterrà gli schemi è stato previsto dall’articolo 13 del Dlgs 117/2017, in base al quale gli enti del Terzo settore redigono il rendiconto o il bilancio – a seconda che registrino entrate minori o maggiori a 220mila euro – conformemente alla modulistica prodotta dal Ministero.
Lo schema di bilancio restituisce la tripartizione delle tipologie di attività richiamate dagli articoli 5, 6 e 7 del Codice che gli enti del Terzo settore possono realizzare. All’articolo 5 sono elencate le 26 classi di attività di interesse generale che sono quelle “tipiche”, ovvero quelle che caratterizzano l’ente perché consentono il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se viene a mancare lo svolgimento prevalente di queste attività, l’ente perde il diritto di definirsi Ets.
L’articolo 6 disciplina le attività diverse, che fin dal nome suggeriscono un’alterità rispetto a quelle di interesse generale e che sono strumentali per trovare risorse destinate alle prime. Tra gli altri decreti di attuazione della riforma, si attende anche quello che descriverà i limiti quantitativi delle attività diverse.
L’articolo 7 del Codice disciplina la raccolta fondi:?sia raccolta pubblica occasionale, sia quella svolta continuativamente. In ogni caso la raccolta fondi, per espressa previsione del comma 1, si sostanzia in contribuzioni di natura non corrispettiva e, come per le attività diverse, è rivolta a finanziare le attività di interesse generale.
Desta pertanto sorpresa constatare che nella bozza del decreto sui bilanci degli Ets, tra le voci dei proventi edei ricavi delle attività di interesse generale si siano fatti largo le erogazioni liberali, i proventi del 5 per mille dell’Irpef e i contributi da privati (peraltro anch’essi compresi tra le erogazioni liberali). Le donazioni – comunque chiamate – e il contributo del 5 per mille sono da annoverare sempre e comunque tra proventi della raccolta fondi indipendentemente da un eventuale vincolo apposto da terzi o dall’ente stesso.