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Nel 2024 cambia la rateazione per i versamenti da dichiarazione. Quanto conviene?

Nel 2024 Cambia La Rateazione Per I Versamenti Da Dichiarazione

Chi

Soggetti, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti al versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (e dei contributi) dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi ed IRAP.

Si tratta di persone fisiche non titolari di partita IVA, di imprese individuali, di esercenti arti o professioni, di società di persone e di capitali, di enti non commerciali.

Cosa

Il versamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella IRAP da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed equiparate e delle associazioni professionali (art. 5 TUIR) è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa (tali soggetti, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).

Considerato che, come regola generale, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo, poiché il 30 giugno 2024 cade di domenica, il versamento può essere effettuato entro il 1° luglio.

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP da parte dei soggetti IRES è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio versano il saldo dovuto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito (180 giorni), il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (e dei contributi INPS) risultanti dalla dichiarazione, possono essere versate in rate mensili di uguale importo (art. 20, D.Lgs. n. 241/1997).
Secondo quanto emerge dalla Relazione tecnica al D.Lgs. n. 1/2024 e dalle bozze delle Istruzioni per la dichiarazione dei redditi 2024, non è possibile rateizzare la seconda rata di acconto (né, per espressa previsione della norma, le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’IVA), sebbene la formulazione della nuova disposizione potrebbe consentire anche la rateazione della seconda rata di acconto di due rate.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (art. 5, D.M. 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

a) eliminando l’obbligo dell’opzione espressa per il versamento rateale, da esercitarsi in sede di dichiarazione annuale;

b) allungando il termine entro cui completare il versamento rateale;

c) uniformando i termini di versamento delle singole rate.

Come

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP possono essere versate ratealmente, “in rate mensili di uguale importo”.

Tale scelta non richiede più la “previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica”, in quanto la nuova norma riconosce il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento. Pertanto, si può scegliere il pagamento rateale dell’importo dovuto semplicemente versando, entro il termine stabilito, la prima rata, pari alla somma complessiva divisa per il numero delle rate, aumentata degli interessi.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa, ma entro il 16 dicembre.

Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

Quando

Per tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita IVA), i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese. La disposizione, quindi, ha eliminato la differenza tra soggetti non titolari di partita IVA, che dovevano versare le rate successive alla prima entro la fine di ciascun mese e i soggetti titolari di partita IVA, che dovevano effettuare i versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

La nuova norma, inoltre, estende il termine per completare il pagamento al 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, anziché entro il mese di novembre.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Ad esempio

Nel caso di persone fisiche, le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dai versamenti delle somme dovute a titolo di saldo, da versare a giugno 2024.

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Al fine di valutare la convenienza o meno della rateizzazione del versamento a saldo, occorre considerare l’importo degli interessi dovuti (0,33% mensile, pari al 4% annuo) rispetto al costo del denaro, nel caso in cui il soggetto dovesse rivolgersi al sistema creditizio per il pagamento delle imposte ovvero distogliere risorse finanziarie da altri possibili impieghi (il tasso Euribor a 3 mesi e a 6 mesi è inferiore al 4% annuo).

I costi per il pagamento rateale risultano dalle seguenti tabelle.

Versamento

Entro il

Interessi %

Rata 1

1° luglio 2024

0

Rata 2

16 luglio 2024

0,17

Rata 3

20 agosto 2024

0,50

Rata 4

16 settembre 2024

0,83

Rata 5

16 ottobre 2024

1,16

Rata 6

18 novembre 2024

1,49

Rata 7

16 dicembre 2024

1,82

Versamento

Entro il

Interessi %

Rata 1

31 luglio 2024

0 (*)

Rata 2

20 agosto 2024

0,18

Rata 3

16 settembre 2024

0,51

Rata 4

16 ottobre 2024

0,84

Rata 5

18 novembre 2024

1,17

Rata 6

16 dicembre 2024

1,50

(*) L’importo deve essere aumentato dello 0,40%

Risparmio %

Caso n. 1

Un contribuente deve versare una somma complessiva di 23.400 euro.

Decide di pagare ratealmente tale importo, in 4 rate.

Importo di ciascuna rata: 5.850 euro

Data versamento

Importo

Interessi

Totale

1° luglio 2024

5.850

0

5.850

16 luglio 2024

5.850

9,95

5.859,95

20 agosto 2024

5.850

29,25

5.879,25

16 settembre 2024

5.850

48,56

5.898,56

Totale

23.400

87,76

23.487,76

Caso n. 2

Un contribuente deve versare una somma complessiva di 54.000 euro.

Decide di pagare ratealmente tale importo, in 6 rate, versando la prima rata entro il 31 luglio.

Importo complessivo dovuto al 31 luglio: 54.216 (54.000 + 0,40%)

Importo di ciascuna rata: 9.036 (54.216/6).

Data versamento

Importo

Interessi

Totale

31 luglio 2024

9.036

0

9.036

20 agosto 2024

9.036

16,26

9.052,26

16 settembre 2024

9.036

46,08

9.082,08

16 ottobre 2024

9.036

75,90

9.111,90

18 novembre 2024

9.036

105,72

9.141,72

16 dicembre 2024

9.036

135,54

9.171,54

Totale

54.216

379,50

54.595,50

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Fonte

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