Nel modello 730 il quadro E, dedicato alle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, rappresenta il vero cuore della dichiarazione.
Infatti, molte delle novità che interessano il modello sono concentrate proprio in questo quadro.
E anche quest’anno, anche se in misura minore rispetto al passato, nel quadro E ci sono alcune interessanti novità. Tra queste, meritano di essere menzionate le detrazioni:
– sugli interventi per eliminare e superare le barriere architettoniche;
– sui canoni di locazione corrisposti dai giovani fino a 31 anni.
Da non dimenticare, poi, ai fini dei calcoli, di utilizzare la nuova (e più bassa) percentuale di detrazione per il bonus facciate.
Proviamo ad approfondire le novità, anche con l’aiuto di qualche esempio di compilazione.
Interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere
A partire dal 1° gennaio 2022 (quindi, con debutto assoluto nella dichiarazione di quest’anno) e fino al 31 dicembre 2025 è possibile fruire di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;
– la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
– per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile.
– anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile;
– la detrazione è aggiuntiva al superbonus e, a differenza di questo, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti”.
Sulla base di quest’ultimo chiarimento si deduce che, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere, è possibile fruire alternativamente:
– della detrazione in parola nel limite di spesa di 50.000 euro, a nulla rilevando che tali interventi, in quanto effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica, possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il superbonus;
– del superbonus, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro. Ciò a condizione, tuttavia, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.
Come compilare il modello 730/2023
Ai fini della compilazione del modello 730/2023, le spese vanno indicate nei righi E41-E43 utilizzando i seguenti codici:
– codice 21 per la detrazione delle spese sostenute nel limite di 50.000 euro come sopra evidenziato al punto a);
– codice 22 per la detrazione delle spese sostenute nel limite di 40.000 euro (punto b) oppure 30.000 euro (punto c).
Esempio di compilazione
Si supponga il caso di un contribuente che, nel 2022, ha effettuato spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche su un edificio unifamiliare per un ammontare pari a 30.000 euro.
Poiché l’edificio è composto da 1 unità familiare, il limite massimo di spesa è pari a 50.000 euro.
L’importo sostenuto, quindi, è nei limiti massimi previsti.
La compilazione del modello 730 avviene nel seguente modo (si omette, per semplicità, la compilazione della sezione III B, con i dati catastali che comunque, in questa ipotesi, è obbligatoria).
Chi presta assistenza fiscale effettua i seguenti calcoli.
– detrazione spettante = 30.000 x 75% = 22.500 euro
– rata 2022 (da indicare nel rigo 29 del modello 730-3) = 22.500 / 5 = 4.500 euro
La compilazione del modello 730-3 avviene nel seguente modo
Detrazione canoni di locazione giovani
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).
Dal 2022 ai giovani fino a 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza.
Più precisamente, è prevista una detrazione per i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
Tale detrazione spetta in misura pari a 991,60 euro ovvero, dal 1° gennaio 2022, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro, per i primi 4 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
Attenzione Occorre che il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. |
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.
È inoltre necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Come anticipato, la detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.
Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.
Come compilare il modello 730/2023
Per fruire della detrazione occorre compilare il rigo E71, indicando:
– nella colonna 1 il codice 4.
– nella colonna 2 (n. giorni) il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
– nella colonna 3 (percentuale) la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
– nella colonna 4 (canone) l’ammontare del canone di locazione.
La detrazione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale verificando, innanzitutto, che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.
Al verificarsi di tale condizione, va applicata la percentuale del 20% del canone di locazione e tenendo conto del fatto che la detrazione non può essere inferiore a 991,60 euro e non può essere maggiore di 2.000 euro.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconosce un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Nuova percentuale per il bonus facciate
Ai fini della determinazione delle imposte (quindi ci si riferisce alla compilazione del modello 730-3 da parte di chi presta assistenza fiscale) occorre ricordare che nel 2022 è scesa dal 90% al 60% la percentuale di detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti, il c.d. bonus facciate.
La detrazione, che ha cessato di aver efficacia dal 1° gennaio 2023, interessa le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone residenziali.
Sono state comunque confermate tutte le altre regole di funzionamento dell’agevolazione.