Nella riforma fiscale entra il Codice della crisi d’impresa: cosa cambierà per curatori, commissari e liquidatori
- 13 Ottobre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le disposizioni tributarie in ambito IVA, imposte dirette, etc. vengono applicate nelle procedure concorsuali, con le particolarità specifiche delle medesime. Alle procedure liquidatorie della legge fallimentare e alle regolazioni della crisi previste dal Codice della crisi si sono applicate le medesime disposizioni.
Curatori, commissari e liquidatori si sono trovati così a gestire gli aspetti tributari di situazioni economiche che difficilmente potevano essere considerate “normali” e che, in vari casi, dovevano essere trattate con la giusta ponderazione per le particolarità incontrate.
Con l’attenzione posta dalla delega alle procedure di liquidazione e di risanamento, il Governo sarà chiamato a superare alcune criticità che necessitavano chiarimenti e a tendere a una più “semplice” regolamentazione di obblighi e adempimenti a carico dei professionisti direttamente coinvolti.
Le novità attese sono numerose e di grande interesse.
Le procedure liquidatorie
All’art. 9 della legge delega, tra le varie disposizioni che interesseranno gli strumenti di regolazione delle crisi, si prevede l’applicazione del regime di tassazione del reddito d’impresa per i fallimenti (le procedure aperte in vigenza della legge fallimentare R.D. n. 2671942 e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma fiscale) e per le liquidazioni giudiziali (le procedure avviate in base al Codice della crisi e dell’insolvenza a partire dal 15 luglio 2022) utilizzando il principio del residuo attivo in un unico periodo d’imposta che ha durata stabilita dall’apertura della procedura fino alla sua chiusura.
Questa metodologia di determinazione dell’imponibile (eventuale) da assoggettare a tassazione riguarderà tutti gli istituti liquidatori che si concluderanno con l’estinzione delle imprese. Da quelle minori fino alle grandi imprese.
Per le procedure di liquidazione, la riforma fiscale prevede l’introduzione di novità sugli obblighi dichiarativi, estendendo agli istituti liquidatori il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell’IVA per la liquidazione giudiziale, superando le incertezze interpretative del passato.
Tra le procedure interessate da questa metodologia di determinazione del risultano, rientrano anche i concordati preventivi di tipo liquidatorio.
Gli istituti di risanamento che non determinano l’estinzione dell’impresa
Per gli istituti di risanamento della crisi, che non comporteranno l’estinzione dell’impresa coinvolta, resteranno in vigore le ordinarie disposizioni previste per la determinazione del reddito d’impresa, dove si inseriscono, tuttavia, alcune delle novità più importanti contenute nell’art. 9 della legge delega.
Viene, infatti, prevista l’estensione alle regolazioni della crisi disciplinate dal Codice della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, composizione negoziata, concordato preventivo, minore e semplificato, piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – PRO) una serie di disposizioni agevolazione in materia di redditi d’impresa.
Si tratta, in primo luogo, della detassazione in capo all’impresa risanata delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. Ipotesi prevista nelle procedure di liquidazione che, applicata alle imprese risanate, permetteranno di fornire chiarezza su questo punto, evitando che l’aspetto tributario influenzi le capacità di recupero delle aziende.
Viene prevista, poi, la deducibilità delle perdite su crediti a favore delle imprese che dall’esecuzione della procedura di risanamento non dovessero incassare l’intero credito.
In materia di IVA, con la delega si estende la possibilità di emissione delle note di credito a fronte del mancato incasso (anche parziale) del credito.
Le soluzioni previste, permettendo opportunità di natura fiscale alle controparti delle imprese in crisi potrebbero contribuire a favorire il raggiungimento di ipotesi di risanamento.
Altre disposizioni delegate
Con la legge delega si prevede anche che il Governo individui disposizioni che consentano alle procedure liquidatorie di dar corso alle richieste di rimborso e/o alla cessione dei crediti d’imposta anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento di tali eccedenze da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si consentirebbe, così, a tali procedure di disporre di maggiori somme da destinare a favore dei creditori, riducendo il rischio di contagio della crisi nei confronti di altre aziende.
Si prevede che la notificazione degli atti impositivi venga eseguita nei confronti degli organi della procedura liquidatoria, ma anche nei confronti dell’organo amministrativo dell’impresa debitrice consentendo la legittimazione processuale agli organi giudiziali, oltre a quella della contribuente.
Una opportunità attesa da tempo riguarda la composizione negoziata della crisi dove troverà applicazione la transazione fiscale (trattandosi di delega fiscale, l’aspetto assicurativo e previdenziale non è trattato, ma potrebbe rientrare attraverso altre strade normative). Con la delega, infatti, viene prevista la possibilità, con l’intervento del tribunale, di raggiungere accordi sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali (novità questa che potrebbe essere estesa anche alle altre transazioni fiscali).