Neutralità fiscale per fusioni anche per società residenti in uno Stato extraUE: in quali casi
- 14 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 294 del 14 aprile 2023 in tema di operazione di fusione tra società residenti nello Stato d’Israele e trasferimento dal patrimonio del dante causa all’avente causa di una partecipazione in una società residente in Itali.
Ai plusvalori derivanti da tale trasferimento viene attribuita potestà impositiva al nostro Paese dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata in data 8 settembre 1995 e ratificata con legge 9 ottobre 1997, n. 371.
Come noto, la neutralità fiscale della fusione comporta l’applicazione del c.d. tax deferral o differimento dell’imposizione, per cui la tassazione del plusvalore sulle partecipazioni nelle società italiane è rinviata ad una eventuale cessione futura delle quote da parte della società incorporante.
Diversamente, considerare la fusione realizzativa sul piano fiscale comporta la tassazione immediata della plusvalenza nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR.
Al riguardo, si osserva che l’operazione non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina dell’Unione europea recata dalla direttiva 2009/133/CE del Consiglio UE (c.d. direttiva fusioniscissioni), trattandosi evidentemente di società residenti in uno Stato extraUE.
Come chiarito con risoluzione 3 dicembre 2008, n. 470/E, tale circostanza, tuttavia, non preclude in linea di principio che all’operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 172 del TUIR.
Come chiarito dal documento di prassi, il regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni dal citato articolo 172 del TUIR può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’operazione non sia disciplinata dalla direttiva UE fusioniscissioni (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181 del TUIR) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:
– l’operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana?
-i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano?
l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
A cura della Redazione
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