Note di credito IVA nel caso di accordi transattivi: quando è possibile l’emissione oltre il termine annuale
- 7 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Tale rettifica può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato uno degli eventi che, a loro volta, possono essere raggruppati nelle due seguenti categorie:
– patologie contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione) che determinano l’estinzione o la modifica dell’originaria pattuizione;
–figure “simili” alle patologie contrattuali, fra le quali rientra anche la definizione in via stragiudiziale di una lite che costituisce una forma di sopravvenuto accordo fra le parti, che estingua o modifichi il rapporto.
La lettura combinata dei commi 2 e 3, evidenzia che gli accordi sopravvenuti siano figure vicine alle patologie contrattuali che possono essere distinte in due sottocategorie, a seconda che gli accordi siano o meno assoggettati al limite dell’anno.
L’orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE è nel senso di ritenere che tale norma obblighi gli Stati membri a ridurre la base imponibile ogni volta che, conclusa l’operazione, il soggetto passivo non percepisca il corrispettivo (anche solo in parte), quale espressione del principio secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.
L’esigenza di contrastare le evasioni o le frodi non è sufficiente per giustificare una limitazione temporale, così radicale per il diritto di riduzione della base imponibile (mediante la nota di variazione) stabilito dall’art. 90, par. 1, della direttiva, consistente nella circostanza che il dies a quo per la rettifica della durata di un anno cominci a decorrere non dall’evento, come indicato nel comma 2 dell’art. 26, bensì dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
L’interpretazione dell’AIDC
La sostenibilità del limite annuale resta applicabile unicamente agli accordi sopravvenuti nell’ambito di relazioni commerciali dipendenti da un mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti.
Diversamente, è possibile procedere alla rettifica della base imponibile, anche oltre il termine annuale, nell’ipotesi di intervenuti accordi sopravvenuti – diversi da quelli previsti dal comma 3 – riguardanti il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.
Analogamente la Cassazione, con l’intento di contrastare le condotte elusive, tende:
– da un lato, ad applicare il termine di un anno alle note di variazione volontarie, cioè, che non dipendono da eventi estintivi del contratto originario, bensì da un “semplice accordo” di “mutuo dissenso” fra le parti contraenti;
– dall’altro, a disapplicare il medesimo limite temporale al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 2 – fra le quali rientrano anche gli accordi sopravvenuti diversi da quelli del comma 3 – in quanto “circondate” da “particolari garanzie” circa l’effettiva esistenza delle cause determinanti l’estinzione o la modifica del contratto.
La trasmissione elettronica delle note di variazione IVA rappresenta un rilevantissimo presidio rispetto agli eventuali abusi, il quale va ad aggiungersi agli elementi documentali, che le parti sono tenuti a conservare, comprovanti le contestazioni che hanno indotto alla variazione IVA.