Nuova gestione delle perdite nell’ambito del consolidato nazionale

La legge delega per la riforma fiscale interviene anche sulla disciplina del consolidato fiscale. Viene previsto il riordino del regime di trasferimento delle perdite alla società consolidante con un meccanismo nella sostanza analogo a quello previsto per il ROL.

Le perdite dovranno essere trasferite alla fiscal unit in misura non eccedente a quella necessaria per compensare l’imponibile fiscale risultante dopo il consolidamento. In questo caso la società consolidante non dovrà più gestire l’eccedenza delle perdite trasferite e riportate a nuovo.

Inoltre, le società potranno stabilire liberamente, negli accordi di consolidamento, i criteri attraverso i quali trasferire le perdite al consolidato.

Il nuovo meccanismo previsto dalla legge delega

La relazione al disegno di legge delega afferma che in questo modo “il reddito complessivo globale, determinato in ciascun periodo d’imposta come differenza tra la somma di tutti i redditi e la somma di tutte le perdite di periodo delle società partecipanti al consolidato, non può assumere valori negativi, per cui le eventuali eccedenze di periodo rispetto ai redditi restano in capo alle società che le hanno prodotte”.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, in particolare secondo quanto previsto dall’art. 117 TUIR, le perdite maturate durante il periodo di adesione al consolidato devono essere trasferite integralmente. Successivamente le perdite “consolidate” riportate a nuovo possono essere utilizzate in riduzione dell’imponibile del gruppo entro il limite massimo dell’80%.

Dalla relazione si desume chiaramente che le perdite da trasferire alla fiscal unit non potranno in futuro essere eccedenti rispetto ai redditi delle altre società del gruppo che partecipano al consolidato nazionale.

Si tratta nella sostanza del medesimo criterio previsto per il trasferimento del ROL prodotto da ogni singola società del gruppo.

Il trasferimento del ROL non può risultare eccedente rispetto agli interessi passivi che sono risultati indeducibili dalle singole società consolidate e che per tale ragione sono stati trasferiti al consolidato.

Conseguentemente, le eccedenze di interessi passivi, interessi attivi o di ROL non trasferite al consolidato, possono essere riportate a nuovo solo dal soggetto che le ha maturate. Secondo la nuova impostazione le perdite non trasferite dalle società consolidate dovranno essere utilizzate esclusivamente dalla medesima società consolidata che le ha prodotte.

La nuova disciplina potrebbe così generare un incremento dell’imponibile in capo alla consolidante proprio in ragione del fatto che le perdite non trasferite dalla società X nell’anno 1, non potranno essere trasferite al gruppo nell’anno 2, ma solo essere utilizzate dalla medesima società X.

Come gestire il periodo transitorio?

Si dovrà poi comprendere come sarà gestito il periodo transitorio. Infatti, in base alle disposizioni attualmente in vigore la società consolidante detiene perdite che derivano dai precedenti trasferimenti e che ha riportato a nuovo. Tali perdite sono per il momento utilizzabili entro il limite massimo dell’80% dell’imponibile del gruppo.

Ad esempio, la disciplina transitoria potrebbe ancora prevedere la possibilità di utilizzo delle stesse perdite in capo alla consolidante.

In alternativa, entro un certo numero di anni, si potrebbe anche prevedere il trasferimento delle stesse in capo alle società che le hanno generate.

Questo punto non risulta per il momento disciplinato, ma dovrà essere trovata una soluzione nella gestione del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina.

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