Nuova rivalutazione dei terreni: quanto conviene
- 6 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
Contribuenti che alla data del 1° gennaio 2023 detengano terreni edificabili o terreni con destinazione agricola.
La rivalutazione assume rilievo fiscale se tali soggetti effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi e, cioè:
– le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
– enti non commerciali relativamente alle attività non inerenti all’esercizio d’impresa;
– i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni esistenti nel territorio dello Stato,
se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:
– terreni edificabili
– o
– terreni con destinazione agricola (da non più di 5 anni).
Cosa
Ai fini delle imposte sui redditi, sono redditi “diversi”, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR):
1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni (e degli edifici) (lett. a);
2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione (in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante) (lett. b);
3) le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lett. b).
Per i terreni di cui alla lett. a) dell’art. 67 (sub n. 1) acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione.
Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria (art. 67, lett. b) (sub 3) è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT (per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente).
– edificabili
– e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 16% del suddetto valore.
Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituiscono un costo inerente al bene.
La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio (la perizia deve essere conservata ai fini della esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria).
Come
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Quando
È necessario, comunque, che la redazione e il giuramento della perizia siano antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione dello stesso.
Il valore così determinato può essere assunto quale valore iniziale per il calcolo delle plusvalenze relative alla cessione di terreni edificabili ed agricoli realizzate successivamente alla asseverazione dell’atto di stima, fermo restando, quale termine di scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva, il 15 novembre 2023. Le suddette plusvalenze conseguite anteriormente alla redazione ed al giuramento della perizia restano invece determinate secondo i criteri ordinari, non risultando conforme alla ratio della norma la redazione di valutazioni giurate su beni di cui si è ceduta la titolarità.
Calcola il risparmio
La rivalutazione del valore dei terreni è finalizzata a conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione degli stessi, consentendo al contribuente di “sterilizzare” la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione, soggette a tassazione ordinaria.
Per la cessione di terreni agricoli, occorre considerare la possibilità di applicazione sulla plusvalenza, in luogo della tassazione ordinaria, dell’imposta sostitutiva del 26%.
Terreno agricolo
La cessione di un terreno agricolo dà luogo ad una plusvalenza tassabile se la vendita riguarda un terreno acquistato da non più di 5 anni. Il contribuente ha a disposizione 3 opzioni:
– tassazione ordinaria (aliquote ordinarie);
– imposta sostitutiva (26% sulla plusvalenza realizzata);
– rivalutazione (versando il 16% sull’importo rideterminato.
Il raffronto tra tassazione ordinaria e imposta sostitutiva dipende dal reddito prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta in cui si realizza la plusvalenza, tenendo presente che per i redditi fino a 15.000 euro si applica l’aliquota del 23 per cento e sui redditi da 15.000 euro a 28.000 euro si applica l’aliquota del 25 per cento.
Ai fini del calcolo di convenienza tra imposta sostitutiva e rivalutazione occorre considerare il valore del terreno rivalutato (su cui va applicata l’imposta sostitutiva del 16%) e la potenziale plusvalenza che sarà realizzata, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Poiché il rapporto tra le due aliquote è pari 61,53 (16*100/26) il punto di break even point si raggiunge quando il valore rivalutato, se pari al prezzo di vendita, è circa il 260% del valore di carico aumentato degli eventuali costi inerenti.
Caso n. 1
Un terreno agricolo è stato acquistato al prezzo di 10.000,00 euro nel 2019 e viene rivenduto nel 2023 al prezzo di 40.000,00 euro.
– Prezzo di vendita: 40.000
– Costo di acquisto: 10.000
– Altri costi inerenti: 7.000
– Plusvalenza: 23.000
Imposta sostitutiva:
– 23.000 x 26% = 5.980
Tassazione ordinaria
Se il contribuente non avesse redditi, la plusvalenza sarebbe soggetta alle aliquote progressive del 23 per cento fino a 15.000 euro e del 25 per cento da 15.000 a 23.000 euro, per un totale di euro 5.450 (15.000*23% + 8.000*25%)
Se invece il soggetto avesse altri redditi per 25.000 euro, la plusvalenza sarebbe soggetta ad un’imposta pari a euro 7.750 (3.000*25% + 20.000*35%).
Rivalutazione
– valore di perizia: 40.000
– imposta sostitutiva: 6.400 (40.000 x 16%)
In questo caso, inoltre, occorre aggiungere il costo della perizia che, se rimane a carico del contribuente, può essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze.
In questo esempio, risulta conveniente optare per l’imposta sostitutiva del 26 per cento, in quanto il valore rideterminato (che si assume pari al prezzo di vendita) non è superiore al 260% del valore di carico aumentato delle spese inerenti.
Caso n. 2
Un terreno agricolo è stato acquistato al prezzo di 10.000,00 euro nel 2019 e viene rivenduto nel 2023 al prezzo di 60.000,00 euro.
– Prezzo di vendita: 60.000
– Costo di acquisto: 10.000
– Altri costi inerenti: 7.000
– Plusvalenza: 43.000
Imposta sostitutiva:
– 43.000 x 26% = 11.180
Tassazione ordinaria
Se il contribuente non avesse redditi, la plusvalenza sarebbe soggetta alle aliquote progressive del 23 per cento fino a 15.000 euro, del 25 per cento da 15.000 a 28.000 euro e del 35 per cento da 28.000 a 43.000, per un totale di euro 11.950 (15.000*23% + 13.000*25% + 15.000*35%)
Se invece il soggetto avesse altri redditi per 25.000 euro, la plusvalenza sarebbe soggetta ad un’imposta pari a euro 16.190 (3.000*25% + 22.000*35% + 18.000*43%).
Rivalutazione
– valore di perizia: 60.000
– imposta sostitutiva: 9.600 (60.000 x 16%)
In questo caso, inoltre, occorre aggiungere il costo della perizia che, se rimane a carico del contribuente, può essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze.
In questo esempio, risulta conveniente optare per la rivalutazione in quanto il valore rideterminato (che si assume pari al prezzo di vendita) è superiore al 260% del valore di carico aumentato delle spese inerenti.
Terreno edificabile
La cessione di un terreno edificabile dà luogo ad una plusvalenza tassabile anche se la vendita riguarda un terreno acquistato da oltre 5 anni. Il contribuente ha a disposizione 2 opzioni:
– tassazione ordinaria (aliquote ordinarie);
– rivalutazione (versando il 16% sull’importo rideterminato.
Tanto maggiore è la plusvalenza tanto maggiore sarà la convenienza ad optare per la rivalutazione del bene.
Caso n. 3
Un terreno edificabile è stato acquistato al prezzo di 20.000,00 euro. Il terreno viene messo in vendita nel 2023 al prezzo di 70.000,00 euro.
– Prezzo di vendita: 70.000
– Costo di acquisto: 20.000
– Altri costi inerenti: 7.000
– Plusvalenza: 43.000
Tassazione ordinaria (si ipotizza che il reddito del venditore nell’anno 2023 è di euro 45.000,00)
– 5.000 x 35% = 1.750
– 38.000 x 43% = 16.340
Totale: 18.090
Imposta sostitutiva 26%:
Inapplicabile
Rivalutazione
– Valore di perizia: 70.000
– imposta sostitutiva: 11.200 (70.000 x 16%)
A tale importo occorre aggiungere il costo della perizia che, se rimane a carico del contribuente, può essere portato in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze.