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Nuova rivalutazione delle partecipazioni: quanto conviene

Nuova Rivalutazione Delle Partecipazioni: Quanto Conviene

Chi

Contribuenti che alla data del 1° gennaio 2023 detengono partecipazioni (titoli, quote o diritti) negoziate o non negoziate in mercati regolamentati oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata e che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria:

– le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;

– le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

– i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Cosa

L’art. 1, commi da 107 a 109, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevede, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023.

In particolare, il suddetto comma 107, oltre alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate, modificando l’art. 5 della legge n. 448/2001 ha introdotto per la prima volta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni quotate in mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate, il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.

Relativamente ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022 (art. 5, comma 1-bis, della legge n. 448/2001, introdotto dall’art. 1, comma 107, della legge n. 197/2022). L’art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri il valore normale è determinato “in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese”, individuato dalla norma, come detto, nel mese di dicembre 2022. Il valore normale così determinato deve essere assoggettato a imposta sostitutiva. Per tali partecipazioni, quindi, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima (Risposta a interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023, n. 5-00248).

Come

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento (art. 1, comma 109, della legge n. 197/2022), del valore risultante, per le partecipazioni non negoziate dalla perizia e, per le partecipazioni negoziate, dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (art. 1, comma 109, della legge n. 197/2022), sia che trattasi di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate.

Per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate, il valore periziato deve essere riferito all’intero patrimonio sociale. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Per quanto attiene alle partecipazioni negoziate, “tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse” (Risposta a interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023, n. 5-00248).

Nel caso di rideterminazione del valore di parte delle quote, il valore delle stesse è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E).

Il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E). Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2023, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, par. 11.).

Il valore rideterminato delle partecipazioni deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva è il contribuente, sia nel caso di partecipazioni non negoziate sia nel caso di partecipazione negoziate, anche se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito.

Quando

Per poter utilizzare il valore “rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante, per le partecipazioni non negoziate dalla perizia redatta da professionisti abilitati e, per le partecipazioni negoziate, dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata (partecipazioni non negoziate) ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 15 novembre 2023 (art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, come sostituito dall’art. 1, comma 108, della legge n. 197/2022).

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze, in caso di cessione delle partecipazioni stesse.

Tenuto conto del fatto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

Calcola il risparmio

In caso di mancata rivalutazione, le plusvalenze sono tassate con l’aliquota del 26 per cento (art. 1, commi da 999 a 1002, della legge n. 205/2017).

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (art. 5, comma 5, della legge n. 448/2001).

Ai fini del calcolo di convenienza occorre considerare il valore della partecipazione rivalutato (su cui va applicata l’imposta sostitutiva del 16%) e la potenziale plusvalenza che sarà realizzata, su cui si applica l’imposta del 26%.

Poiché il rapporto tra le due aliquote è pari 61,53 (16*100/26) il punto di break even point si raggiunge quando il valore rivalutato, se pari al prezzo di vendita, è circa il 260 per cento del valore di carico.

Risparmio %

Caso n. 1

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) pari al 260% del valore di carico

– valore di carico: 5.000

– valore rivalutato e prezzo di vendita: 13.000 (5.000 x 260%)

– plusvalenza: 8.000

– imposta sostitutiva: 2.080 (13.000 x 16%)

– imposta sulla plusvalenza: 2.080 (8.000 x 26%).

Caso n. 2

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) superiore al 260% del valore di carico:

– valore di carico: 5.000

– valore rivalutato e prezzo di vendita: 15.000 (5.000 x 300%)

– plusvalenza: 10.000

– imposta sostitutiva: 2.400 (15.000 x 16%)

– imposta sulla plusvalenza: 2.600 (10.000 x 26%).

Caso n. 3

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) inferiore al 260% del valore di carico:

– valore di carico: 5.000

– valore rivalutato e prezzo di vendita: 10.000 (5.000 x 200%)

– plusvalenza: 5.000

– imposta sostitutiva: 1.600 (10.000 x 16%)

– imposta sulla plusvalenza: 1.300 (5.000 x 26%).

Caso n. 4

Il Socio A persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l. pari al 50% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 250.000 euro.

La perizia stima il valore dell’intera partecipazione (100%) pari a 1.000.000 di euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 500.000 (50%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 500.000 di euro.

In tal caso, il valore rivalutato (e prezzo di vendita) è inferiore al 260% del valore di carico:

Ipotesi 1: con rivalutazione

– imposta sostitutiva di pertinenza del socio: 16% di 500.000 = 80.000;

– costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;

– costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 6.100

– plusvalenza realizzata: 0 (500.000 – 500.000)

Totale: 86.100

Ipotesi 2: senza rivalutazione

– Plusvalenza realizzata: 250.000 (500.000 – 250.000)

– Tassazione ordinaria: 65.000 (250.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione non risulta conveniente.

Caso n. 5

Il Socio A persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l. pari al 50% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 250.000 euro.

La perizia stima il valore dell’intera partecipazione (100%) pari a 3.000.000 di euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 1.500.000 (50%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 1.500.000 di euro.

Il valore rivalutato (e il prezzo di vendita) è superiore al 260% del valore di carico:

Ipotesi 1: con rivalutazione

– imposta sostitutiva di pertinenza del socio: 16% di 1.500.000 = 240.000;

– costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;

– costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 6.100

– plusvalenza realizzata: 0 (1.500.000 – 1.500.000)

Totale: 246.100

Ipotesi 2: senza rivalutazione

– Plusvalenza realizzata: 1.250.000 (1.500.000 – 250.000)

– Tassazione ordinaria: 325.000 (1.250.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione risulta conveniente.

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Fonte

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